Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 19/01/1993
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avy(so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Milano, con la sentenza in epig,eàfe indicata ha ride trattamento sanzionatorio dell’appellante NOME emessa ai sensi de
599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la vi disciplina sugli stupefacenti;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo della sentenza per aver la Corte di appello accolto la richiesta di concordato
dichiarando inammissibili i motivi diversi da quelli inerenti la pena, e per non ave motivo inerente la richiesta di non confisca dei cellulari e quindi di dissequestr
trattandosi di misura di sicurezza;
–che il motivo è prioritariamente inammissibile laddove è precluso dalla intervenuta r sede di appello, ai motivi di gravame diversi da quelli concernenti la pena;
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., alla declaratoria di inammissibilità – no escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2 segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore de delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e cóndanna il ricorrente ai pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Presidente
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