Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 12/01/1971
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (peraltro tardivamente depositata) e la sentenza impugnata.
Considerato che il ricorso NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, quanto al primo motivo che ai fini della prescrizione del rea occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 – 01);
Ritenuto, pertanto, che correttamente la Corte di appello di Reggio Calabria non ha dichiarato la intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo b) dell imputazione riguardante la violazione dell’art. 23, commi 1 e 3, I. 110/75, con la recidiva semplice ex art. 99, comma secondo n.1, cod. pen., accertato in Gioia Tauro il 4 giugno 2017 stante l’avvenuto riconoscimento della contestata recidiva;
Considerato, inoltre, con riferimento al secondo motivo che la Corte territoriale, i modo non contraddittorio, ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice (ad eccezione della pena inflitta per il reato dichiarato prescritto) ritenuto con e rispettoso dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tenuto anche conto che la pena b era stata fissata in misura di poco superiore rispetto al minimo edittale;
Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale in ordine trattamento sanzionatorio;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.