Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21767 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21767 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione
di legge in relazione alla prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato
normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, infatti, l’ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza attenuante
speciale e che, di conseguenza, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dall’art. 648, primo comma, c.p. (cfr. Sez. 2, n.
14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01);
che, inoltre, occorre tenere conto della recidiva reiterata, specifica e
infraquinquennale che incide sia sul computo del termine-base di prescrizione sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi
dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 – 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721 – 01);
che, nella specie, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, non essendo ancora maturato il termine ultraventennale di prescrizione del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.