Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21767 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21767 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 24/02/1987
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione
di legge in relazione alla prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato
normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, infatti, l’ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza attenuante
speciale e che, di conseguenza, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dall’art. 648, primo comma, c.p. (cfr. Sez. 2, n.
14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01);
che, inoltre, occorre tenere conto della recidiva reiterata, specifica e
infraquinquennale che incide sia sul computo del termine-base di prescrizione sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi
dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 – 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721 – 01);
che, nella specie, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, non essendo ancora maturato il termine ultraventennale di prescrizione del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.