Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e critici verso la decisione impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: il ricorso inammissibile è la sanzione per chi si limita a riproporre le stesse difese già bocciate in appello. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la dinamica processuale e le ragioni dietro la decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 del codice penale, emessa dalla Corte d’appello. L’imputato, non accettando la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un unico motivo: un’erronea applicazione della legge penale. In particolare, sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati come insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e non come truffa, chiedendo di conseguenza l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta, ma si è concentrata su un aspetto puramente processuale. La Corte ha stabilito che l’imputato non poteva ottenere una nuova valutazione, poiché il suo ricorso era sia ripetitivo delle doglianze già esposte in appello, sia manifestamente infondato. Di conseguenza, oltre a rigettare la richiesta, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri principali. In primo luogo, ha evidenziato la natura reiterativa del motivo di ricorso. L’argomento relativo alla riqualificazione del reato era già stato ampiamente discusso e respinto dalla Corte d’appello, e il ricorrente non ha fatto altro che riproporlo identico in sede di legittimità, senza aggiungere nuovi profili di critica alla sentenza impugnata. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che il ricorso per Cassazione non può essere una semplice replica del precedente grado di giudizio.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’appello, infatti, era stata chiara e logica nel descrivere gli elementi costitutivi della truffa. In particolare, aveva individuato gli ‘artifizi e raggiri’ nelle rassicurazioni date alla vittima sulla validità di un assegno, che in realtà era falso. Questo comportamento aveva indotto in errore la persona offesa, portandola a subire un danno economico. Secondo la Cassazione, il ricorrente non si è confrontato minimamente con questa parte della motivazione, rendendo il suo appello privo di qualsiasi fondamento critico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che ignora questi principi, limitandosi a ripetere argomenti già vagliati e respinti. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che il ricorso evidenzi vizi specifici della sentenza impugnata, confrontandosi puntualmente con le ragioni esposte dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era meramente reiterativo di doglianze già dedotte e respinte in appello, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
In cosa consistevano gli ‘artifizi e raggiri’ che hanno configurato il reato di truffa?
Gli artifizi e raggiri sono consistiti nelle rassicurazioni offerte alla vittima riguardo alla validità di un assegno, che si è poi rivelato falso. Questo comportamento ha indotto in errore la vittima, convincendola a compiere un atto di disposizione patrimoniale dannoso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41036 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vittoria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, per erronea applicazione dell’art. 640, cod. pen. e omessa riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 641, cod. pen., non Ł consentito poichØ reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), e ivi puntualmente disattese, ed anche manifestamente infondato, giacchØ, il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi della truffa (in particolare, si veda pag. 2 sull’induzione in errore con artifizi e raggiri, consistiti nelle rassicurazioni offerte alla vittima nonostante la falsità dell’assegno, attesa la piena attendibilità della persona offesa ed i riscontri testimoniali e documentali in atti) e il ricorrente con tale motivazione, del tutto priva di aporie, non si confronta affatto;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 15992/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. 20472/NUMERO_DOCUMENTO