Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nel grado precedente rende il ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre spunti importanti sul reato di occupazione abusiva e sui limiti dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’art. 633 del codice penale. Un individuo era stato giudicato responsabile per aver occupato abusivamente un’abitazione. La prova della sua condotta era stata desunta da elementi inequivocabili: l’imputato aveva introdotto nell’immobile dei materassi per dormirvi e aveva persino installato un nuovo portone d’ingresso, manifestando così l’intenzione di stabilirvisi.
La Corte d’Appello, confermando la condanna, aveva anche rigettato la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Secondo i giudici di secondo grado, l’intenzione di appropriarsi stabilmente dell’abitazione, con conseguente danno per le persone aventi diritto all’assegnazione, escludeva la possibilità di considerare il fatto come di lieve entità. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una ragione prettamente procedurale: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Il ricorso, infatti, non svolgeva la sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto il ragionamento dei giudici d’appello, la difesa si era limitata a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con le motivazioni che ne avevano determinato il rigetto.
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse logicamente motivato sia sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato (i materassi e il portone), sia sull’inapplicabilità dell’art. 131 bis c.p. (l’intenzione di appropriarsi dell’immobile). Di fronte a tali argomentazioni, un ricorso efficace avrebbe dovuto evidenziare vizi logici o errori di diritto specifici, non limitarsi a una generica riproposizione. Per questa ragione, i motivi sono stati considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’, portando a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede precisione e specificità. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi presentati si confrontino criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Ripetere semplicemente argomenti già sconfitti in appello si rivela una strategia processuale inefficace, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito di ulteriori spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici e privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali elementi hanno provato il reato di occupazione abusiva?
La prova del reato è stata tratta dalla circostanza che l’imputato aveva collocato dei materassi all’interno dell’immobile per dormirvi e vi aveva installato un nuovo portone d’ingresso, manifestando l’intenzione di occupare stabilmente l’abitazione.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La non punibilità è stata esclusa a causa dell’intenzione dell’imputato di appropriarsi abusivamente e in modo stabile dell’abitazione, con un conseguente danno evidente per coloro che avevano diritto alla sua assegnazione, rendendo il fatto non qualificabile come di particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24929 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 pen. e la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui trae la prova dell’el materiale del reato dalla circostanza che l’imputato aveva apposto nell’immobile dei materas per dormire e vi aveva montato un portone d’ingresso e ritiene non applicabile l’art. 131 cod. pen. in ragione dell’intenzione del COGNOME di appropriarsi abusivamente dell’abitaz con evidente danno per coloro che avevano diritto all’assegnazione;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presici / ente