Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Regola della Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale del diritto processuale: la presentazione di un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo delle doglianze già sollevate in appello non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile nel giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di contestazione riguardava la mancata applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. L’imputato sosteneva che il valore del bene oggetto del reato fosse talmente esiguo da giustificare una riduzione della pena. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa argomentazione, motivando che il valore non era affatto irrisorio e che bisognava considerare anche gli ulteriori effetti dannosi della condotta.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Corte
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso ha avuto vita breve. I giudici supremi lo hanno dichiarato inammissibile, rilevando come le argomentazioni proposte non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già esaminate e puntualmente disattese nel grado precedente. La Corte ha chiarito che un ricorso per cassazione deve assolvere a una funzione critica specifica nei confronti della sentenza impugnata. Non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente sia errata in punto di diritto. In assenza di questa critica argomentata, il motivo di ricorso è considerato non specifico, ma solo apparente, e come tale non può essere accolto.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati. Il collegio ha evidenziato che il motivo presentato era “fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello”. Questo approccio difensivo è stato giudicato inefficace, in quanto omette di svolgere la funzione tipica del ricorso di legittimità: una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Mancanza di Specificità del Motivo di Ricorso
Un punto centrale della motivazione è il concetto di “motivo non specifico ma soltanto apparente”. La Corte, citando numerosi precedenti giurisprudenziali, ha ribadito che per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone le presunte lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto. Limitarsi a riproporre la stessa tesi difensiva, ignorando le risposte già fornite dal giudice del merito, svuota il ricorso della sua funzione essenziale e lo rende, di fatto, un atto processuale inutile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione pratica di grande importanza per chi opera nel diritto. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende impugnare, non una semplice riproposizione di argomenti pregressi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa pronuncia riafferma, dunque, la necessità di un approccio tecnico e rigoroso nell’esercizio del diritto di impugnazione, pena l’inevitabile rigetto e ulteriori oneri economici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non presenta motivi specifici di critica alla sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, risultando così un motivo solo apparente e non una critica argomentata.
Qual era l’argomento principale del ricorso respinto?
L’argomento principale era la richiesta di applicazione dell’attenuante per danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), che era già stata negata dalla Corte d’Appello sulla base del fatto che il valore del bene non era irrisorio e che vi erano ulteriori effetti dannosi derivanti dalla condotta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 4 dove si è chiarito come il valore del bene non fosse affatto irrisorio e si dovesse anche tener conto degli ulteriori effetti dannosi della condotta imputata) nella sentenza impugnata, dovendosi considerare il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
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