Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso che evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Quando un’impugnazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per furto aggravato in concorso, pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto colpevole del reato previsto dagli articoli 110, 624 e 625, n. 2 del codice penale, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa non riguardava la sussistenza del fatto, ma un aspetto specifico della determinazione della pena.
Il Motivo del Ricorso e il Principio del Ricorso Inammissibile
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. Secondo la difesa, il danno patrimoniale causato dal reato era così lieve da giustificare una riduzione della pena. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che questa censura era stata già ampiamente esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello. Il ricorso, pertanto, non introduceva nuovi profili di illegittimità della decisione impugnata, ma si limitava a riproporre argomenti già disattesi. Questa pratica rende il ricorso inammissibile, poiché la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con una motivazione chiara e sintetica. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. In altre parole, la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione giuridicamente valida per negare l’attenuante. Riproporre la stessa questione senza evidenziare un errore di diritto nella decisione precedente è un esercizio sterile che non può trovare accoglimento in sede di legittimità. La decisione sottolinea che il ricorso per cassazione deve criticare la logicità e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice precedente, non semplicemente esprimere un dissenso sulla valutazione dei fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a due pagamenti: quello delle spese processuali e quello di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di diritto serie e fondate. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse lamentele già esaminate e respinte non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. È un’ulteriore conferma dell’importanza di una strategia difensiva che sappia distinguere tra una legittima critica giuridica e una sterile riproposizione di argomenti già vagliati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era una mera riproduzione di censure che erano già state adeguatamente valutate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte d’Appello).
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’oggetto del ricorso era la contestazione del diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, che la Corte d’Appello aveva rifiutato di concedere.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. perì. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024