Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 4 marzo 2022 con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 e 530, comma 2, cod. proc. pen., oltre a manifesta carenza e illogicità della motivazione, lamentando la mancata configurazione della sua responsabilità penale; carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto ascrittogli; intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alle prime due censure, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Del pari manifestamente infondata è anche l’ultima doglianza eccepita dal ricorrente, non essendo intervenuto il decorso del termine di prescrizione del reato in data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Il reato, infatti, è stato commesso in data 8 ottobre 2015, ed il termine di maturazione massimo della prescrizione, previsto per 1’8 aprile 2023, è all’evidenza successivo alla data di emissione della sentenza di appello (18 gennaio 2023).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente