Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15970 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME nato a Roma il 17/06/1983
avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma in data 24 marzo 2021, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., anche in ordine alla possibile maturazione della prescrizione, la
mancata riqualificazione del fatto come violenza privata e il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca
motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto
difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di
proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018,
COGNOME, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del
04/06/2018, COGNOME Rv. 273194-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n.
30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni
altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278114-01).
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre dente