Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del suo giudizio
Quando una sentenza di condanna viene impugnata fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, si attende una decisione definitiva. Tuttavia, non sempre la Corte entra nel merito delle questioni. Con la recente Ordinanza n. 5802/2024, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile non solo blocca qualsiasi discussione sui fatti, ma preclude anche la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Sassari nel 2019, poi confermata dalla Corte d’Appello nel 2023. Un individuo era stato ritenuto colpevole per violazioni della legge sulle armi (artt. 4 e 7, L. 895/1967) e condannato a un anno di reclusione e duemila euro di multa, con pena sospesa.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano due: in primo luogo, si lamentava una motivazione carente sulla sua responsabilità penale; in secondo luogo, si sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Il Principio del Ricorso Inammissibile e la Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dal ricorrente erano manifestamente infondati. Essenzialmente, la difesa chiedeva ai giudici di legittimità di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’operazione che non rientra nei poteri della Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, serve a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non a rifare il processo.
I giudici hanno citato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui non è possibile compiere nel giudizio di legittimità ‘nuove attribuzioni di significato’ ai dati probatori. Proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, se quella adottata dai giudici di merito è logicamente sostenibile, si traduce in una richiesta di merito, inammissibile in Cassazione.
La Prescrizione bloccata dal Ricorso Inammissibile
Una delle conseguenze più rilevanti della decisione riguarda la prescrizione. La difesa sosteneva che il tempo massimo per perseguire il reato fosse scaduto. Tuttavia, la Corte ha applicato il principio, stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza ‘Ricci’ n. 12602/2015), secondo cui la manifesta inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata dopo la sentenza d’appello.
Per completezza, la Corte ha comunque verificato i termini, evidenziando che, al momento della sentenza di secondo grado (19 aprile 2023), il termine massimo di prescrizione (pari a 8 anni e 4 mesi dal fatto, commesso il 20 agosto 2015) non era ancora decorso, in quanto sarebbe scaduto solo il 20 dicembre 2023.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorrente, criticando la valutazione delle prove, ha tentato di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, compito che non le spetta. Le critiche erano generiche e non individuavano vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre argomenti già vagliati e respinti nei gradi precedenti. Il secondo pilastro è la regola processuale che subordina l’esame di questioni sostanziali, come la prescrizione, a un’impugnazione valida. Un ricorso manifestamente infondato è considerato un’impugnazione non valida, che non permette al giudice di pronunciarsi su altre questioni.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche sanzioni economiche e, soprattutto, preclude la possibilità di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione. La decisione rafforza la funzione della Cassazione come custode della corretta applicazione della legge, evitando che venga oberata da ricorsi meramente dilatori o volti a una non consentita rivalutazione del merito.
 
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero controlla che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria. Non può riesaminare i fatti o le prove come un giudice di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina le questioni proposte. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Se un reato si prescrive, la Cassazione lo può dichiarare anche se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo un principio consolidato, la manifesta inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se il termine è maturato dopo la sentenza di appello.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5802  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SORGONO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari – Se distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassar 28/05/2019, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato cui agli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e – previo riconosciment circostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato alla pena di anni un reclusione ed euro duemila di multa, oltre che al pagamento delle s processuali (con sospensione condizionale della pena), nel contempo ordinando confisca e trasmissione alla Direzione provinciale di artiglieria della pi sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite d difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione ed erronea applicazione de artt. 110 e 606 cod. proc. pen., essendo carente la motivazione adottata Corte territoriale, in punto di ritenuta responsabilità del ricorrente violazione ed erronea applicazione dell’art. 158 cod. pen., per mancato rilievo intervenuta prescrizione del contestato reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manif infondatezza dei motivi, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione d attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legitti invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la riproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una rivalutazione de dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legitti costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sinda ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attravers l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto, oltre che della su coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere – nel giudizi legittimità – «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui s preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati – del inequivoci – l’ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza log antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l’ingresso di una reale alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutaz
inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e c quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica s consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzo rv 240763).
La manifesta inammissibilità del ricorso impedisce anche la invocat valutazione, GLYPH in GLYPH ordine GLYPH alla GLYPH estinzione GLYPH per GLYPH prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Il contest reato ex artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, come sostituito dall’art. 12 l ottobre 1974, n. 497, infine, non era prescritto al momento della pronuncia d sentenza di secondo grado (prescrizione ordinaria di anni 6 e mesi 8; aumentare in ragione di 1/4 per ottenere il termine massimo di prescrizione, così giungendosi ad anni 8 e mesi 4; fatto del 20.8.2015; prescrizione massi decorsa il 20/12/2023, a fronte di una sentenza di secondo grado pronunciat tempestivamente, il 19/4/2023).
 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipote esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma  di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.