Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Il caso riguarda una condanna per truffa e falsità ideologica, ma il cuore della decisione si concentra su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata sia in primo grado dal GUP del Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di truffa e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Nonostante la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della continuazione tra i reati, l’imputata aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sua affermazione di responsabilità.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su una valutazione netta dell’unico motivo presentato dalla difesa: esso non sollevava questioni di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge, ma si limitava a criticare in modo generico la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dai giudici di merito.
La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare gli elementi probatori per giungere a una conclusione diversa. Questo tipo di richiesta è estranea al ruolo della Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non rifare il processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come le censure mosse dalla ricorrente fossero, in primo luogo, generiche e basate su una lettura alternativa dei fatti. In secondo luogo, il ricorso era meramente reiterativo di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano costruito un compendio probatorio solido, che non lasciava dubbi sulla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata. Pertanto, tentare di smontare tale impianto con critiche fattuali in sede di legittimità si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conclusioni di questa ordinanza sono chiare e hanno importanti implicazioni pratiche. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che il ricorso deve fondarsi su vizi specifici della sentenza impugnata, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dal giudice d’appello. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che qui è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico, mirava a una rivalutazione degli elementi probatori (un’attività non consentita in sede di legittimità) e riproponeva censure già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Quali erano i reati per cui la ricorrente era stata condannata?
La ricorrente era stata condannata per i reati di truffa e falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 11/06/1964
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, ha confermato la sentenza in data 8 ottobre 2O19 concui i GUP presso il Tribunale di Catania aveva affermato la penale responsabilità dell’imputata per il reato di truffa e falsità ideologica commessa da pubblico uffic in atti pubblici, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalen sulle contestate aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, l condannata alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duo del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è inammissib in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatt volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori, estranea al sindac di legittimità e appare, inoltre, reiterativo di profili di censura già adeguata vagliati ed esaminati dal giudice di merito il quale ha specificato come il compendi probatorio non lasci dubbi circa la sussistenza della responsabilità in c all’imputata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre Le e