Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23124 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione, in particolare in ordine alla valutazione della prova di resipiscenza fornita dall’imputato, testimoniata dall’esito negativo dei test clinici sull’accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche e dalla successiva restituzione della patente di guida.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.
Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta minimamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, rispetto ad un atto di appello vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio, nella valutazione degli elementi finalizzata alla determinazione della pena, hanno dato adeguatamente conto che alla condotta illecita – i cui tratti allarmanti sono stati ricordati a pag. 4 – non è seguit alcuna manifestazione di ravvedimento dell’imputato e che non rileva rispetto al disvalore del fatto la successiva riconsegna della patente.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Il reato per cui, si procede, non era prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto è stato commesso l’11 giugno 2018, ricadendo perciò sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l’intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Le contravvenzioni, in esame, pertanto, si sarebbero prescritte non prima del mese di giugno 2024.
N. 25991/2023 GLYPH R.G.
Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appe in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclud pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era matur successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008 Niccoli, Rv. 239400; in uitimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),,alla condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso il 29/05/2024