Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 28/04/1969
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 23 aprile 2018, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per improcedibilità del reato per mancanza di querela in atti; violazione di legge in ordine alla errata configurazione del fatto in delitto consumato, e non già in tentativo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, con riferimento alla seconda doglianza, trattasi di motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello – nella quale erano state congruamente evidenziate le circostanze per cui vi era stato un autonomo impossessamento della refurtiva da parte dell’imputato (cfr. p. 1 della sentenza impugnata) reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurímis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in ‘esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.1. L’inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancata proposizione della querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551-01).
È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente,’