Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega le Conseguenze sulla Prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma preclude anche la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Questo caso, riguardante una condanna per guida in stato di ebbrezza, offre uno spunto cruciale per comprendere le insidie di un’impugnazione formulata senza validi motivi di diritto.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in orario notturno. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni: dalla violazione di legge sulla sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), fino all’intervenuta prescrizione del reato.
Le Ragioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha analizzato i motivi proposti dalla difesa e li ha giudicati inammissibili. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che le censure sollevate non erano altro che una mera riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e correttamente respinti dalla Corte di Appello. In pratica, il ricorso non presentava nuovi e validi profili di legittimità che potessero essere esaminati dalla Cassazione, ma si limitava a ripetere le doglianze già formulate nel grado precedente.
Questa caratteristica ha qualificato il ricorso come ‘meramente riproduttivo’, una delle cause tipiche che portano a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione adeguata e logica per rigettare le richieste della difesa.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale d’impugnazione. Di conseguenza, il giudice di legittimità non può scendere nel merito delle questioni sollevate, inclusa quella relativa all’eventuale estinzione del reato per prescrizione. Questo principio consolidato stabilisce che la verifica di una causa di non punibilità, come la prescrizione, è subordinata alla validità dell’impugnazione stessa. Se il ricorso è viziato all’origine, non può produrre alcun effetto, nemmeno quello di consentire una declaratoria di estinzione del reato.
Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte, pertanto, non solo ha reso definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso per Cassazione in modo tecnicamente corretto e sostanzialmente fondato. Presentare motivi generici o semplicemente ripetitivi di censure già esaminate è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche l’impossibilità di far valere eventuali cause estintive del reato, come la prescrizione, e l’aggravio di ulteriori sanzioni economiche. La decisione sottolinea la necessità di concentrare il ricorso di legittimità su vizi specifici della sentenza impugnata, evitando di trasformarlo in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale nel precedente grado di giudizio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è inammissibile e nel frattempo il reato si prescrive?
Secondo la decisione, l’inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione della fase di impugnazione e, di conseguenza, preclude alla Corte la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1167 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 15/06/1981
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME COGNOME NOME Jose ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rimini per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall’ora notturna.
In data 03/09/2024, è pervenuta memoria del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che insiste nelle ragioni del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione per travisamento di una prova decisiva in relazione alla sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale; disapplicazione della legge penale, nonché carenza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen; disapplicazione della legge penale, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione per travisamento di una prova decisiva in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.; intervenuta prescrizione del reato) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6-8 sent. app.);
Considerato che l’inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 sektembre 2024
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