Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BENEVENTO il 17/08/1958
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta a NOME per i reati dì cui agli artt. 348 (capo A) e 477 e 482 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Perugia il 20 ottobre 2015);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di tre motivi; – che in data 17 febbraio 2025 è stata depositata in Cancelleria tramite PEC memoria difensiva nell’interesse della parte civile costituita, Federazione Nazionale Collegi IPASVI, con allegata nota spese;
che in data 25 febbraio 2025 è stata depositata in Cancelleria memoria difensiva nell’interesse del ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo ed il secondo motivo, che contestano sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge (art. 348 cod. pen., art. 1 d.M. 14 settembre 1994, n. 739 e artt. 8 e 10 d.lgs. n. 233 del 1946) e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione all’esercizio abusivo della professione di infermiere, difettando la prova del fatto e non ravvisandosi gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 348 cod. pen., non sono consentiti in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mirano a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °cui/ di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
– che il terzo motivo, con il quale si eccepisce l’estinzione del reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha spiegato come il reato ebbe a consumarsi solo nel 2015, allorché l’imputato cercò di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’ordine professionale e degli uffici amministrativi della clinica ove lavorava utilizzando il certificato contraffatto di cui non ebbe difficoltà ad entrare in possesso (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), di modo che il reato si è prescritto in data 20 aprile 2023, quindi, successivamente alla pronuncia in data 14 aprile 2023 della sentenza di secondo grado; tanto rende irrilevante, in presenza di motivi inammissibili, l’intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266);
– rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, mentre nulla è dovuto alla parte civile in applicazione del principio di diritto, ribadito Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, secondo cui, in ipotesi di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, ove essa non abbia fornito come nel caso di specie – alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il consigliere estensore
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