Ricorso Inammissibile: Conseguenze sulla Prescrizione e Spese Legali
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti di questo strumento. Un recente provvedimento chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, soprattutto in relazione alla prescrizione del reato e alla condanna alle spese. Questa analisi offre una guida chiara su come evitare errori procedurali e capire le decisioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un professionista condannato in primo e secondo grado per i reati di esercizio abusivo della professione infermieristica (art. 348 c.p.) e uso di un certificato falso (artt. 477 e 482 c.p.). I fatti risalgono al 2015, quando l’imputato aveva tentato di regolarizzare la propria posizione professionale utilizzando un documento contraffatto.
Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali: due relativi alla presunta insussistenza delle prove e all’errata valutazione della sua responsabilità, e un terzo riguardante l’intervenuta prescrizione del reato di falso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. È stato invece stabilito che nulla fosse dovuto alla parte civile per le spese legali di questa fase.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché ciascun motivo del ricorso fosse inaccoglibile. I primi due motivi, che contestavano l’affermazione di responsabilità, sono stati giudicati inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è riesaminare le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Poiché i motivi del ricorrente si limitavano a proporre una lettura alternativa delle prove già vagliate dai giudici di merito, senza individuare vizi di legge o illogicità manifeste, sono stati respinti.
Anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione del reato di falso, è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che il reato si era consumato nel 2015. Il termine di prescrizione, quindi, sarebbe scaduto nell’aprile del 2023, ovvero dopo la data della sentenza di appello (14 aprile 2023). Un principio consolidato, richiamato dalla Corte (Sez. U, n. 32/2000), stabilisce che la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di constatare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, conferma che un ricorso inammissibile non solo non ottiene alcun risultato favorevole, ma cristallizza la condanna e comporta sanzioni economiche aggiuntive (spese e Cassa delle ammende). È un monito sull’importanza di formulare ricorsi che si concentrino su reali vizi di legittimità e non su tentativi di ridiscutere il merito della vicenda.
In secondo luogo, la decisione offre un’importante precisazione sulle spese della parte civile. Pur essendo l’ordine professionale costituito parte civile, la Corte non ha liquidato le spese legali in suo favore. Questo perché, in un giudizio camerale non partecipato come quello in esame, la parte civile si era limitata a chiedere il rigetto del ricorso con una memoria, senza fornire un contributo argomentativo specifico per contrastare i motivi dell’impugnazione. La Corte ha applicato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 877/2022), secondo cui la mera richiesta di rigetto non è sufficiente a giustificare il rimborso delle spese processuali in fase di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, tra le altre ragioni, i motivi proposti non denunciano vizi di legge o difetti logici evidenti della motivazione, ma mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa accade alla prescrizione se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata dopo la data della sentenza impugnata. In pratica, un ricorso inammissibile ‘congela’ la situazione al momento della sentenza precedente.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali in Cassazione?
No. Secondo la sentenza, in un giudizio camerale non partecipato, se la parte civile si limita a chiedere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso senza fornire un contributo argomentativo specifico per contrastare i motivi avversari, non le è dovuta la liquidazione delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i reati dì cui agli artt. 348 (capo A) e 477 e 482 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Perugia il 20 ottobre 2015);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di tre motivi; – che in data 17 febbraio 2025 è stata depositata in Cancelleria tramite PEC memoria difensiva nell’interesse della parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, con allegata nota spese;
che in data 25 febbraio 2025 è stata depositata in Cancelleria memoria difensiva nell’interesse del ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo ed il secondo motivo, che contestano sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge (art. 348 cod. pen., art. 1 d.M. 14 settembre 1994, n. 739 e artt. 8 e 10 d.lgs. n. 233 del 1946) e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione all’esercizio abusivo della professione di infermiere, difettando la prova del fatto e non ravvisandosi gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 348 cod. pen., non sono consentiti in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mirano a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °cui/ di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
- che il terzo motivo, con il quale si eccepisce l’estinzione del reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha spiegato come il reato ebbe a consumarsi solo nel 2015, allorché l’imputato cercò di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’ordine professionale e degli uffici amministrativi della clinica ove lavorava utilizzando il certificato contraffatto di cui non ebbe difficoltà ad entrare in possesso (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), di modo che il reato si è prescritto in data 20 aprile 2023, quindi, successivamente alla pronuncia in data 14 aprile 2023 della sentenza di secondo grado; tanto rende irrilevante, in presenza di motivi inammissibili, l’intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266);
- rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, mentre nulla è dovuto alla parte civile in applicazione del principio di diritto, ribadito Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, secondo cui, in ipotesi di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, ove essa non abbia fornito come nel caso di specie – alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il consigliere estensore
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