Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione segna spesso la fine di un percorso giudiziario. Una recente ordinanza ha ribadito i ferrei paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, chiarendo perché non basta ripetere le stesse doglianze già respinte nei gradi precedenti e quali sono le conseguenze di un’impugnazione proceduralmente viziata.
I Fatti del Caso: un Furto e l’Appello
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, commesso in concorso con altri all’interno di un centro commerciale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, la difesa ha presentato ricorso per cassazione. I motivi dell’appello si concentravano su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella valutazione di una testimonianza, ritenuta decisiva per la condanna.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. I giudici hanno osservato che i motivi di ricorso non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito.
Elemento cruciale, sottolineato dalla Corte, è che l’atto di impugnazione mancava di una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. In sede di legittimità, non è sufficiente lamentare un errore, ma è indispensabile dimostrare specificamente dove e perché la Corte d’Appello abbia sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la propria decisione. La semplice ripetizione di argomenti già noti rende l’appello generico e, di conseguenza, inammissibile.
L’Impatto delle Nuove Leggi su un Ricorso Inammissibile
Un punto di particolare interesse affrontato dalla Corte riguarda l’impatto della recente riforma legislativa (d.lgs. 150/2022), che ha introdotto la procedibilità a querela per alcuni reati, tra cui quello di furto aggravato contestato nel caso di specie. La difesa sperava, forse, che questa modifica potesse avere un effetto retroattivo favorevole.
Tuttavia, la Corte ha spento ogni speranza, richiamando un principio consolidato: la sopravvenienza di una nuova condizione di procedibilità non può ‘salvare’ un ricorso inammissibile. L’inammissibilità, infatti, determina il passaggio in giudicato ‘sostanziale’ della sentenza, cristallizzando la condanna e rendendola insensibile a successive modifiche legislative di natura procedurale. In altre parole, un appello che nasce viziato non può essere sanato da una legge successiva.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e proceduralmente rigorose. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché riproduttivo e privo di una critica specifica e puntuale alla sentenza di secondo grado. I giudici di merito avevano fondato la condanna su un quadro probatorio coerente, basato su testimonianze, fotografie, filmati e messaggi, la cui attendibilità era stata motivatamente confermata. Il ricorrente non ha saputo scalfire la logicità e la correttezza giuridica di tale valutazione.
In secondo luogo, è stato chiarito il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di applicare norme più favorevoli sopravvenute, a meno che non si tratti di una vera e propria abolitio criminis (l’abrogazione del reato), ipotesi non ricorrente nel caso di specie. La condanna, una volta consolidata per via dell’inammissibilità, diventa definitiva.
Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per cassazione che non sia una mera fotocopia degli atti precedenti, ma un’analisi critica, logica e giuridicamente fondata dei vizi della sentenza impugnata. In mancanza di questi requisiti, il rischio di inammissibilità è altissimo.
Inoltre, la pronuncia conferma le severe conseguenze economiche di un ricorso inammissibile: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate, che congestionano il sistema giudiziario senza reali possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre censure già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Una nuova legge più favorevole può essere applicata se il ricorso è inammissibile?
No. La Corte ha stabilito che la sopravvenienza di una condizione di procedibilità più favorevole, come la necessità della querela, non si applica quando il ricorso è inammissibile, poiché l’inammissibilità consolida la sentenza di condanna (cd. giudicato sostanziale).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 03QYKH8) nato il 11/12/1985
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Motivi della decisione
Lebid NOME, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 7 pen. in relazione ad un furto di oggetti all’interno di un centro commerciale, ricorre, t Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizi motivazionale in relazione alla valutazione della prova, nello specifico, assumendo la nullità la inutilizzabilità di una testimonianza valorizzata nella motivazione di condanna.
2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché s riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti arg giuridici dai giudici di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi crit argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 d 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi poss applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che risulta sufficien logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabil sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordin responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento alla attendibilità e alla co del quadro probatorio, considerando la visione diretta delle fotografie e dei filmati da part teste COGNOME motivatamente stimato attendibile, e la lettura dei messaggi.
E’ appena il caso di rammentare che «Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ot 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di “abolitio criminis”, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale» (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme Così deciso il 12/12/2024.