Ricorso inammissibile: quando i motivi non superano il vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non tutti i motivi di doglianza possono essere esaminati. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei limiti di questo giudizio, spiegando perché un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma non può nemmeno produrre effetti favorevoli per l’imputato, come la declaratoria di prescrizione. Analizziamo insieme questa decisione per capire i paletti procedurali e sostanziali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello territoriale, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione basando le sue contestazioni su quattro punti principali:
1. Omessa declaratoria di prescrizione: Sosteneva che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
2. Errata valutazione di un testimone: Contestava l’attendibilità di una testimonianza chiave, lamentando una violazione di legge e un’illogicità nella motivazione della sentenza d’appello.
3. Errata applicazione della recidiva: Criticava la motivazione con cui i giudici avevano applicato l’aggravante della recidiva.
4. Mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto: Riteneva che il suo caso rientrasse nella causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tutti i motivi proposti non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza, che delimitano in modo netto le competenze del giudice di legittimità rispetto a quelle dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni: un’analisi punto per punto del ricorso inammissibile
Per comprendere appieno la decisione, è fondamentale analizzare le ragioni per cui ciascun motivo è stato respinto. La Corte ha fornito una spiegazione dettagliata per ogni punto, creando un vero e proprio vademecum su cosa evitare quando si prepara un ricorso.
1. La Prescrizione e il Ricorso Inammissibile: Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite afferma che un ricorso inammissibile non instaura una fase processuale valida in cui la Corte possa dichiarare l’estinzione del reato. In altre parole, se l’appello è viziato in origine, non può produrre alcun effetto favorevole. In secondo luogo, la Corte ha notato che la questione della prescrizione, pur essendo maturata prima della sentenza d’appello, non era stata sollevata nei motivi di gravame. Questo dimostra l’importanza di presentare tutte le proprie difese nei gradi di merito.
2. La Valutazione della Prova: Il secondo motivo, relativo alla credibilità di un testimone, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito che hanno ascoltato direttamente i testimoni. Contestare l’attendibilità di una prova è una questione di merito, non di legittimità.
3. Motivi Reiterativi e Abitualità Criminale: Il terzo e il quarto motivo sono stati considerati inammissibili perché meramente ‘reiterativi’, ovvero riproponevano le stesse argomentazioni già presentate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, i giudici di merito l’avevano esclusa a causa dell’abitualità delle condotte dell’imputato, condannato in passato per numerosi delitti contro il patrimonio (rapine, furti, ricettazioni). Questa ‘caratura criminale’ è stata considerata ostativa all’applicazione del beneficio. Similmente, la recidiva è stata ritenuta correttamente applicata sulla base della pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla sua storia criminale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali della procedura penale. Innanzitutto, il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità e non può essere un pretesto per ridiscutere i fatti del processo. In secondo luogo, le questioni procedurali, come la prescrizione, devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito. Infine, istituti come la particolare tenuità del fatto non sono applicabili a chi dimostra una propensione abituale a delinquere. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma la conseguenza di una strategia difensiva che non ha rispettato i confini rigorosi del giudizio di legittimità.
Perché il motivo sulla prescrizione è stato respinto?
È stato respinto perché, secondo la giurisprudenza consolidata, un ricorso inammissibile non apre una fase processuale valida in cui si possa dichiarare l’estinzione del reato. Inoltre, la questione non era stata sollevata con i motivi d’appello, nonostante la prescrizione fosse maturata prima di tale sentenza.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare l’attendibilità di un testimone o le prove fattuali. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. La valutazione delle prove è una questione di merito, di competenza esclusiva del Tribunale e della Corte d’Appello.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa dell’abitualità delle condotte del ricorrente. La Corte d’Appello aveva evidenziato le sue numerose condanne precedenti per delitti contro il patrimonio (rapine, furti, ricettazioni), elementi che delineavano una specifica ‘caratura criminale’ e una pericolosità sociale incompatibili con il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 749 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 749 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORE NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non può essere preso in considerazione in questa sede per l’inammissibilità dei motivi attinenti al merito della decisione, poiché il ricor inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818-01; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01);
atteso che il motivo non risulta in alcun modo devoluto con i motivi di appello, nonostante la asserita decorrenza del termine di prescrizione in epoca antecedente alla decisione impugnata, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale per erronea applicazione dell’art. 192, cod. proc. pen., nonché del vizio di illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di credibilità del teste COGNOME, è manifestamente infondato perché denuncia vizi di logicità non evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e che peraltro si radicano in valutazioni di merito non scrutinabili in questa sede;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione, in relazione all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nonché il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omesso proscioglimento del ricorrente per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti, perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, con riferimento all’esclusione della menzionata causa di non punibilità per abitualità delle condotte, rilevata dalle numerose condanne per delitti contro il patrimonio, tra cui rapine, furti, ricettazioni e pag. 5 in or all’applicazione della recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale, basata sugli stessi motivi e dalla complessiva ricostruzione della condotta quale elemento significativa della progressiva e aumentata pericolosità del ricorrente, descrititva della sua specifica caratura criminale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.