Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avver la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui artt. 583 quinquies, 585, comma 1, cod. pen. e 4, I. 110/1975, 61, n. 5, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso con cui si censura il vizio di motivazio ordine alla valutazione del compendio probatorio – non contiene compiute censure ammissibili i sede di legittimità, poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e i particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo dell’attendibilità del dichiaranti, condizioni di non sobrietà della persona offesa e degli altri testi e delle intenzioni bellic stessi); considerato anche che il travisamento della prova non può essere denunciato per il trami di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, M Rv. 268360 – 01). È infatti estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizi dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può esser interpretato per “brani”, né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del gi consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti atteng interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti v discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Ciò che, nel caso di specie, non ricorre, la Corte d’appello reso una motivazione esente dai dedotti vizi (si vedano, in particolare, le p 7 della sentenza, in cui risultano valorizzati elementi probatori che hanno consolidato la convin dei giudici circa la volontarietà del gesto).Va quindi ribadita l’inammissibilità, in sede di l delle censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del ris probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimis’ Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese Rv. 235510); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso – che deducono la violazione d legge penale in ordine, rispettivamente, alla mancata riqualificazione della fattispecie nel reato all’art. 588, cod. pen. e alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 583 quinquies, cod. pen sono inediti e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, com cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 2970
08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art 606, comma 3, cit.);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colp in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favo della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
ritenuto, infine, che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, deve disporsi sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, l’annotazione prevista dall’a comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi fo l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.