Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9593 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge , contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato e del nesso causale; 2. Insussistenza dell’aggravate preclusiva di cui all’art. 186, comma 2-bis cod. strada.
Vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nei motivi di ricorso, chiedendo: l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto non sussiste o comunque con la formula ritenuta di giustizia; l’esclusione della punibilità per particolare tenuit del fatto ex art. 131 bis c.p.; l’ammissione ai lavori di pubblica utilità ex art. 1 comma 9, cod. strada previa esclusione della aggravante contestata; la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Considerato, quanto al primo motivo di doglianza, COGNOME che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sussistenza dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale è stata ampiamente e congruamente giustificata in motivazione, attraverso argomentazioni logiche non censurabili in questa sede e nel rispetto dei principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità.
Considerato, quanto agli ulteriori rilievi contenuti nel ricorso, riguardanti l mancata applicazione degli istituti di cui all’art. 131-bis cod. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada, che la Corte di appello ha offerto congrua motivazione, non censurabile in questa sede: il beneficio di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, per espressa previsione di legge, non può trovare applicazione in caso di ricorrenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis del medesimo articolo; la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo e della pericolosità della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato che la memoria presentata dalla difesa dell’imputato in data 11 febbraio 2024 è intempestiva, in quanto non rispettosa del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen. e che, in ogni caso, le richieste ivi contenute non contengono argomentazioni utili a sovvertire la decisione assunta dai giudici di merito;
ritenuto, quanto all’invocata declaratoria di estinzione del reato, che l’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effetti anch riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compresa l’eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore