Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto il ricorrente, con argomentazioni in punto di fatto e prive di specificità, perché reiterative di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, ha contestato l’asserita insufficienza del materiale probatorio posto a base della decisione dei giudici di merito, finendo col prospettare doglianze avulse al sindacato dinanzi a questa Corte, alla quale è preclusa una rilettura delle risultanze processuali con criteri di apprezzamento diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito, poiché il controllo di legittim concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che, in conclusione, contrariamente a quanto contestato, i giudici di merito, con una lineare e logica motivazione esente da vizi, e facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258722-01) hanno congruamente indicato congrue ragioni di diritto e plurimi elementi di fatto sulla base dei quali debba ritenersi pienamente integrato il reato di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente e infondato l’assunto difensivo in ordine al cosiddetto “falso grossolano” (si veda pag. 4 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.