Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti sulla Valutazione delle Prove
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti di ciascun grado di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione dei fatti. Il caso in esame, relativo a una condanna per furto con strappo, ha portato alla dichiarazione di un ricorso inammissibile, offrendo un chiaro esempio di quali motivi di appello non possano trovare accoglimento in Cassazione.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di furto con strappo. La vicenda riguardava la sottrazione di una borsa avvenuta presso una fermata dell’autobus. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare la sua responsabilità penale.
Il Motivo del Ricorso: Una Contestazione sul Merito delle Prove
L’argomento centrale del ricorrente si basava su un presunto vizio di violazione di legge e di motivazione. In particolare, veniva contestata la validità del riconoscimento dell’imputato come autore del furto, effettuato da un testimone. Secondo la difesa, tale riconoscimento non sarebbe stato sufficientemente convincente per fondare un giudizio di colpevolezza. Di fatto, il ricorso mirava a ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove raccolte durante il processo.
Le Motivazioni: Il Ricorso Inammissibile e i Confini della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto le ragioni della sua decisione. I giudici hanno sottolineato che le critiche sollevate dal ricorrente erano ‘censure di merito’, ovvero contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove. Questo tipo di analisi è riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’).
La Corte di legittimità ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può riesaminare le prove per giungere a una conclusione diversa. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza d’appello era ‘congrua, esauriente e idonea’ a spiegare il percorso logico-giuridico seguito. I giudici di merito avevano infatti tenuto conto non solo del riconoscimento del testimone, ma anche di quello effettuato dalla stessa persona offesa, che aveva visto l’imputato alla fermata dell’autobus dove le era stata sottratta la borsa. La decisione era quindi supportata da un compendio probatorio adeguatamente esaminato.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nel proporre un ricorso palesemente inammissibile, è stato condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che un ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di diritto o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su censure di merito, ovvero contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei gradi precedenti, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (tremila euro) alla Cassa delle Ammende, dato che non è stata riscontrata un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
La Corte di Cassazione può riesaminare le testimonianze o altre prove?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o le testimonianze. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, il che significa che valuta se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e priva di vizi, senza entrare nel merito dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35383 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35383 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.11 ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sent Corte di Appello di Reggio Calabria del 15 maggio 2025 con la quale è stata conf sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria che lo ha condannato per il rea con strappo.
L’esponente lamenta, con unico motivo, vizio di violazione di legge e vizio di mo in relazione alla affermazione della penale responsabilità.
- Il ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto si basa su censure di merito, tendenti ad ottenere dall cassazione una diversa valutazione delle prove. Lamenta invero il ricorrente che n convincente il riconoscimento dell’imputato quale autore del furto compiuto in aul Naso. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte d investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialm alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono ins cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar cont logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 de – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 26548 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). La Corte, con motivazione esausti illogica, considera che l’imputato era stato riconosciuto anche dalla persona offesa visto alla fermata dell’autobus, luogo in cui le era stata sottratta la borsa, dan del compendio probatorio esaminato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il Cpnsigliere estensore