Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35383 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35383  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.11 ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sent Corte di Appello di Reggio Calabria del 15 maggio 2025 con la quale è stata conf sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria che lo ha condannato per il rea con strappo.
L’esponente lamenta, con unico motivo, vizio di violazione di legge e vizio di mo in relazione alla affermazione della penale responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto si basa su censure di merito, tendenti ad ottenere dall cassazione una diversa valutazione delle prove. Lamenta invero il ricorrente che n convincente il riconoscimento dell’imputato quale autore del furto compiuto in aul Naso. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte d investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialm alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono ins cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar cont logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 de – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 26548 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). La Corte, con motivazione esausti illogica, considera che l’imputato era stato riconosciuto anche dalla persona offesa visto alla fermata dell’autobus, luogo in cui le era stata sottratta la borsa, dan del compendio probatorio esaminato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il Cpnsigliere estensore