Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Quando una sentenza di condanna viene confermata in appello, l’ultima via per l’imputato è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutte le contestazioni sono ammesse in questa sede. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso inammissibile, che si limita a riproporre le stesse questioni già decise, porta a una dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese. Analizziamo questo caso per capire i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso origina da una condanna per furto aggravato, pronunciata dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in una revisione della sua posizione.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni di Inammissibilità
L’imputato basava il suo ricorso su due principali motivi di doglianza:
1. Violazione dell’art. 131-bis c.p.: Sosteneva che il reato dovesse essere considerato di particolare tenuità e quindi non punibile.
2. Pena eccessiva: Contestava la commisurazione della pena, ritenendola sproporzionata, anche a causa del mancato riconoscimento di un’attenuante e di un errato bilanciamento delle circostanze.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che questi motivi non potessero trovare accoglimento. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione, che non rappresenta un terzo grado di merito. La Corte non può rivalutare i fatti o le scelte discrezionali dei giudici dei gradi precedenti, a meno che non emerga una palese violazione di legge o un vizio logico insanabile nella motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano altro che una riproduzione delle censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello. In sostanza, l’imputato non ha sollevato questioni di pura legittimità (cioè di errata interpretazione o applicazione della legge), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione nel merito degli stessi elementi già considerati.
I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla commisurazione della pena, sul bilanciamento delle circostanze o sulla concessione delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione logica, coerente e priva di errori di diritto. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione adeguata delle sue decisioni, e la Cassazione non aveva motivo di intervenire.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un importante monito sui limiti dell’impugnazione in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario individuare specifici vizi di legittimità. Un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti o le valutazioni discrezionali del giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze di tale esito non sono banali: oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito inutilmente la Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
È possibile contestare l’entità di una pena in Cassazione?
È possibile farlo solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge nel determinare la pena o se la sua motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Non è possibile contestarla semplicemente perché la si ritiene ‘eccessiva’, in quanto ciò equivarrebbe a una richiesta di nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33267 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33267 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/12/1988
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qual Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 20 marzo 2023 da locale Tribunale di Livorno per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 4 e 7 pen.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 131-bis cod. pen.; violazione dell’art. 133 cod. pen. e vi motivazione in punto di commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, anche per effetto del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., nonché bilanciamento delle circostanze) non sono consentiti in sede di legittimità, per riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttame disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3, 4 e 5 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pricnte