Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione penale offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile. Quando un appello alla Suprema Corte si trasforma in un tentativo di riesaminare i fatti, anziché contestare errori di diritto, la sua sorte è segnata. Analizziamo questa decisione per comprendere i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un procedimento per tentata truffa. L’imputato era stato assolto dalla Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado. La presunta vittima del reato, costituitasi parte civile, non ha accettato la sentenza e ha deciso di presentare ricorso per cassazione.
I motivi del ricorso si basavano su due punti principali: la presunta violazione degli articoli 56 e 640 del codice penale, che disciplinano il tentativo e la truffa, e un presunto vizio della motivazione della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Secondo la parte civile, la Corte d’Appello avrebbe errato nel confermare l’assoluzione, interpretando male le prove raccolte. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ampia, articolata e del tutto priva di contraddizioni o illogicità manifeste. La sentenza impugnata, infatti, dedicava numerose pagine (dalla 10 alla 17) a spiegare dettagliatamente perché le prove non fossero sufficienti per una condanna.
A fronte di tale argomentazione, il ricorso della parte civile non evidenziava un errore di diritto, ma si traduceva in una richiesta di rivalutare gli elementi probatori per giungere a conclusioni diverse. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di comportarsi come un giudice di terzo grado, un ruolo che non le compete.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Corte di Cassazione
La motivazione della Cassazione si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, opera in “sede di legittimità”: il suo compito non è decidere se l’imputato è colpevole o innocente, ma verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che la sentenza sia motivata in modo logico e coerente.
Quando un ricorrente, come in questo caso, contesta la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, senza dimostrare una palese illogicità nel loro ragionamento, sta di fatto chiedendo un nuovo giudizio sui fatti. Questa richiesta è inammissibile. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza sul Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso ha speranza di essere accolto solo se denuncia specifici errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi di motivazione così gravi da renderla incomprensibile o contraddittoria. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione a cui sono giunti i giudici precedenti. La valutazione del significato probatorio degli elementi raccolti, se sorretta da una motivazione coerente, è insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, la parte civile ha visto il suo ricorso respinto ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare veri vizi di legge, sollecitava una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Quale era il reato per cui si procedeva?
Si procedeva per il reato di tentata truffa, previsto dagli articoli 56 e 640 del codice penale.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare che il proprio ricorso in Cassazione venga dichiarato inammissibile per motivi simili?
Il ricorrente deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione (come contraddizioni o illogicità evidenti), senza tentare di ottenere una riconsiderazione del merito della causa o una diversa interpretazione delle prove già valutate dai giudici precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 113 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato ad Assemini il 01/11/1955 nel procedimento a carico di: NOME nato a Cagliari il 08/01/1974
avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente parte civile NOME COGNOME lamenta la violazione degli artt. 56 e 640 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla conferma dell’assoluzione dell’imputato NOME COGNOME dal reato di tentata truffa ai suoi danni, non è consentito, perché, a fronte dell’ampia e articolata motivazione della Corte d’appello (si vedano, in particolare, le pagine da 10 a 17 della sentenza impugnata), la quale risulta priva di contraddizioni e illogicità manifeste, si traduce nell’evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine al loro significato probatorio, il che non è ammissibile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.