Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Appello
Quando una questione giuridica è già stata decisa dalla Corte di Cassazione, non può essere riproposta. Questo principio fondamentale emerge con chiarezza da una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza del cosiddetto ‘giudicato interno’ nel processo penale. La decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti delle impugnazioni e la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. La vicenda processuale era già complessa: la Corte d’Appello aveva rideterminato la pena a un anno e tre mesi di reclusione in seguito a un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 2022. Nonostante ciò, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso, insistendo sulla possibilità di qualificare il fatto come un’ipotesi lieve, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Questa argomentazione, tuttavia, si scontrava con quanto già statuito nel precedente giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: un Chiaro Esempio di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 44428 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato che i motivi presentati dall’imputato erano ‘indeducibili’, ovvero non potevano essere validamente proposti in quella fase processuale. La questione relativa alla corretta qualificazione giuridica del fatto era già stata esaminata e decisa con la precedente sentenza di annullamento. Di conseguenza, tale punto non era più ‘ulteriormente contestabile’.
Le Motivazioni: il Principio del Giudicato Interno e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel principio del ‘giudicato interno’ o ‘preclusione processuale’. Quando la Corte di Cassazione, in una sentenza di annullamento con rinvio (la cosiddetta ‘sentenza rescindente’), stabilisce un principio di diritto su una specifica questione, quella statuizione diventa vincolante per le fasi successive del medesimo processo. Riaprire la discussione su un punto già definito equivarrebbe a minare la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario. Il ricorrente, nel caso di specie, ha tentato di contestare una qualificazione giuridica già ‘cristallizzata’ dalla precedente pronuncia, presentando osservazioni generiche che non potevano superare la barriera della preclusione. La Corte ha quindi ribadito che il ricorso non può essere utilizzato per rimettere in discussione all’infinito punti già risolti in via definitiva.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica: non tutte le questioni possono essere riproposte in ogni fase del giudizio. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione rafforza la stabilità delle decisioni giurisdizionali e chiarisce che i motivi di ricorso devono affrontare questioni nuove e non coperte da un precedente giudicato formatosi all’interno dello stesso procedimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha sollevato motivi relativi alla qualificazione giuridica del reato, una questione che era già stata definitivamente decisa da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione e che, pertanto, non era più contestabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
È possibile contestare una qualificazione giuridica già decisa dalla Cassazione nello stesso processo?
No, sulla base di questa ordinanza, se la Corte di Cassazione ha già statuito su una determinata questione giuridica in una sentenza di annullamento con rinvio, quel punto si considera coperto da ‘giudicato interno’ e non può essere nuovamente messo in discussione nelle successive fasi del medesimo procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44428 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GUARDIAGRELE il 06/07/1982
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME. COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto avverso sentenza che, sulla base dì annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 21790 del 13 aprile 2022, ha determinato la pena inflitta in anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., è proposto per motivi indeducibili dal momento che il ricorrente si limita a generiche osservazioni sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nell’ipotesi lieve di cui al comma secondo dell’art. 648 cod. pen., in contrario avviso alla qualificazione già compiuta con la sentenza rescindente e che, pertanto, non è ulteriormente contestabile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
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