Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15364 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia cV condanna per il reato falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità pe proprie o di altri, riducendo la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione;
Rilevato che il ricorso – nella parte in cui il ricorrente lamenta vizio di motivaz generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte della rinunzia dell’imputato ai motivi di concernenti la responsabilità, non indica gli elementi che sono alla base della cens formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il ricorso – nella parte in cui il ricorrente lamenta vizio di motiv quanto al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamenl:e omesso di pronuncia siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di u ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cf l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con speci riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Se 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Rilevato che il beneficio non è stato neanche richiesto in sede di conclusioni, il impedisce oggi alla parte di dolersi del mancato esercizio del potere di cui all’art. 597, comma, cod. proc. pen. ;
Ritenuto, infatti, che Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 h sancito il principio secondo cui «In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazion detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputa non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito».
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.