Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6768 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASORATE PRIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di CREMONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Cremona il 9 febbraio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Giudice di pace di Cremona 1’8 giugno 2022 ha riconosciuto NOME responsabile del reato di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) in danno di NOME COGNOME, fatto commesso con violazione delle regole sulla circolazione stradale il 1° novembre 2015, in conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria stimata di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 590 cod. pen.) e difetto di motivazione.
Lamenta in particolare il ricorrente erronea valutazione dei fatti e mancanza di prova della responsabilità dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., avendo i Giudici trascurato che la presunta parte lesa non si è costituita parte civile, che ha dichiarato di essere stata integralmente risarcita e che non ha indicato quali danni avrebbe riportato alla persona e all’autovettura.
Non avendo né la vittima né gli altri testi escussi chiarito l’accaduto, i decidenti si sarebbero basati unicamente sul fatto storico dell’avvenuto tamponamento dell’auto della donna da parte di quella dell’imputato, il quale sicuramente – si afferma – procedeva a bassa velocità: mancherebbe la prova del nesso di causalità tra l’azione e i danni, non essendosi fatta applicazione della presunzione di innocenza ed emergendo nel caso di specie un ragionevole dubbio, la cui nozione si richiama.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
L’impugnazione, assai generica, è strutturata in fatto, su proposizioni meramente assertive.
Inoltre le censure mosse, lungi dal costituire un’argomentata critica giuridica alla decisione, si risolvono in un mero dissenso in merito agli elementi posti a fondamento della decisione.
La Corte territoriale, in realtà, ha ricostruito la dinamica secondo le dichiarazioni della persona offesa, del teste COGNOME e le stesse ammissioni dell’imputato, con motivazione che risulta stringata ma complessivamente sufficiente, congrua e non illogica.
La situazione è, peraltro, impermeabile all’astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione ipoteticamente maturata il 10 maggio 2023: si tratta di fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, v., tra le numerose Sezioni semplici successive, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo e altro, Rv. 259202; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023.