Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRIATICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sent 7/12/2022, con la quale la Corte d’appello di Genova ha confermato quella del Tri Spezia, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto a recidiva qualificata (in Sarzana, il 14/7/2019);
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti n legittimità, costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice del con motivazione non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, essendo st insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimo (valutata come neutra l’ammissione di responsabilità, a fronte della flagranza di reat precedenti anche specifici);
che il percorso argomentativo è coerente con i principi più volte affermati dalla gi legittimità quanto alla ratio delle generiche (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021 P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826), al relativo onere motivazionale giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549) e alla natura del giudizio riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269);
rilevato che, nonostante l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che, nel 624, comma 3, cod. pen., abbia reso il reato in esame oggi procedibile a quere nonostante l’art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 20 conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «Per i reati pers della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decor data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato nella specie irrilevante, stante l’inammissibilità dell’impugnazione, essendosi già ch caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diri (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 1 rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di r inammissibile, che il procedimento possa considerarsi “pendente”, cosicché il mutat procedibilità del reato non preclude l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ri che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di eso alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 3 aprile 2024