Ricorso Inammissibile e Prescrizione: La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia processuale: un ricorso inammissibile non consente di far valere la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata. Questa decisione offre spunti importanti sulla strategia difensiva e sui limiti dell’appello alla Suprema Corte. Il caso riguarda due persone condannate per la violazione di norme di sicurezza relative alla detenzione di gas, le quali avevano sperato che il tempo necessario per il giudizio in Cassazione potesse portare all’estinzione del reato.
I Fatti del Caso e la Condanna Iniziale
La vicenda ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Viterbo nei confronti di due donne, imputate per la violazione dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 139/2006, una norma legata alla prevenzione incendi. Il reato era stato accertato il 15 gennaio 2019. Le imputate, eredi di un immobile dove erano presenti serbatoi di gas, venivano ritenute responsabili della violazione.
Contro la sentenza di condanna, le due donne hanno proposto ricorso per cassazione, basando la loro difesa su tre motivi principali.
L’Analisi dei Motivi del Ricorso
La difesa ha articolato il ricorso su tre punti distinti:
1. Intervenuta prescrizione: Si sosteneva che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato fosse già scaduto.
2. Violazione di legge: Si contestava l’affermazione di responsabilità nel merito.
3. Vizio di motivazione: Si criticava il ragionamento seguito dal giudice di primo grado per giungere alla condanna.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha adottato un approccio rigoroso nell’analizzare la validità di tali doglianze.
La Decisione della Corte: La Prevalenza del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando la strategia difensiva pezzo per pezzo. Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, i giudici hanno chiarito che essi non erano ammissibili in sede di legittimità. Le ricorrenti, infatti, non lamentavano una violazione di legge, ma chiedevano una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa alla Cassazione e riservata esclusivamente ai giudici di merito.
La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse basata su una motivazione logica e completa, che aveva già confutato la tesi difensiva secondo cui i serbatoi fossero inutilizzati, evidenziando la presenza, seppur minima, di gas al momento del controllo.
Le Motivazioni
Il punto cruciale della decisione riguarda il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso e la prescrizione. La Corte ha prima verificato che, al momento della sentenza del Tribunale (25/05/2022), il reato non era ancora prescritto, poiché il termine sarebbe scaduto solo il 15/01/2023. Successivamente, ha richiamato un consolidato principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 32 del 2000): l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta a manifesta infondatezza dei motivi, preclude la possibilità di dichiarare eventuali cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione. In pratica, un ricorso palesemente infondato non instaura un valido rapporto processuale d’impugnazione. Di conseguenza, la Corte non può rilevare l’estinzione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. Stabilisce che non è possibile presentare un ricorso palesemente infondato al solo scopo di ‘guadagnare tempo’ e far maturare i termini della prescrizione. Se i motivi di appello non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di Cassazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile e la condanna diventa definitiva. Per le ricorrenti, ciò si è tradotto non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, tra le altre ragioni, i motivi proposti non riguardano violazioni di legge ma mirano a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito, oppure quando i motivi sono manifestamente infondati.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza impugnata, la Cassazione dichiara l’estinzione?
Non sempre. Secondo questa ordinanza, se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, questa condizione impedisce alla Corte di dichiarare la prescrizione del reato, anche se i termini sono maturati durante il tempo necessario per la decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VETRALLA il 19/04/1947 COGNOME NOME COGNOME nato a VITERBO il 19/11/1965
avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di VITERBO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale le ricorrenti sono state condannate per il reato di cui all comma 1 del d.lgs. 139/2006. Con il primo motivo di ricorso, deducono intervenuta prescrizione del reato, accertato in data 15/01/2019. Con il secondo e il terzo motivo, violazione di legg vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
La seconda e la terza doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di sp dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fat precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzion difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili i di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la tesi difensiva in ordine al mancato utilizzo dell’immobile, ereditato dal proprio padre, e in ordine al manc utilizzo del gas liquido, è rimasta del tutto indimostrata, evidenziando che al momento d controllo, i serbatoi contenevano quantitativi, seppur minimi, di gas.
In ordine alla prima doglianza, si precisa che, risalendo il fatto al 15/01/2019, il te di prescrizione sarebbe scaduto in data 15/01/ 2023. Ne segue che, al momento in cui è stata emessa la sentenza impugnata, in data 25/05/2022, il reato non era prescritto. Infine, si ricor che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi n consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilit rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000 ) Rv. 21726).
Alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. p pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro , il 04/10/2024 r DEPOSI TA GLYPH II Presidente Il Consigliere estensore