Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME n. a Cariati il DATA_NASCITA
NOME n. a Isola Capo Rizzuto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 9/11/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi del 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ.modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto emettersi declara d’estinzione per maturata prescrizione in relazione al COGNOME, di inammissibilità per COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decis Tribunale di Crotone in data 7/5/2021, dichiarava l’estinzione per maturata prescr delitti di falso e simulazione di reato ascritti agli imputati; confermava la resp medesimi per il delitto di ricettazione e rideterminava la pena a ciascuno inflitta.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, deducendo:
gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valuta prova. Secondo i difensori l’individuazione del COGNOME quale autore del delitto e cod.pen. si fonda su argomentazioni illogiche e dati di fatto equivoci o inutilizzabili personale di P.g. sarebbe pervenuto ad identificare nel prevenuto uno dei res dell’illecito sulla base delle propalazioni di una fonte anonima, mai rivelata, mentre elementi indiziari non risultano idonei a superare il ragionevole dubbio. In part operanti non sono stati in grado di identificare i soggetti che in tempo di notte mentre erano intenti a caricare su un veicolo il gommone di provenienza furtiva né acquisite emergenze idonee a collegare attendibilmente il ricorrente alle autovett Patrol e Land Rover Freelander presenti sul posto;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’omessa r dell’estinzione del reato di cui all’art. 648 cod.pen. per prescrizione, atteso termine massimo decennale;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche senza considerare la positiva condotta processuale del rico risalenza temporale dei fatti addebitati.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta suss delitto di ricettazione nonostante il difetto degli elementi costitutivi e riqualificazione nella fattispecie di incauto acquisito.
Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di valutare il comport assunto dall’imputato, il quale -rivendicando la proprietà dell’imbarcazione e pro certificazione di dichiarazione di potenza in suo possesso- ha palesato l’inconsapevo provenienza delittuosa del bene;
3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata r della causa estintiva della prescrizione, maturata in data antecedente il processo
&
3.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza del ricorrente, il buon comportamento processuale e la risalenza temporale della condotta;
3.3 la violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena e contestu richiesta di rettificazione. Il difensore deduce che la Corte di merito, nonostante la declar di prescrizione del delitto di falso ex artt. 477-482 cod.pen., per il quale il primo giudic irrogato un aumento a titolo di continuazione di mesi due di reclusione sulla pena principa di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa, ha comminato la pena finale di anni due mesi uno di reclusione ed euro 516 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME NOME è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.
1.1 Invero, il primo motivo che censura la valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità del prevenuto è reiterativo di doglianze adeguatamente scrutinate motivatamente disattese dai giudici di merito. Infatti il primo giudice ha effettuato un’acc ricostruzione dell’episodio relativo alla ricettazione del gommone BAT con motori fuori bord RAGIONE_SOCIALE, di provenienza furtiva, sulla base delle dichiarazioni della teste di P.NOME COGNOME quale era intervenuta a seguito di segnalazione anonima sulla spiaggia in INDIRIZZO intercettando i veicoli che portavano al traino il natante, di cui successivamente accertava disponibilità in capo al prevenuto. Da un lato, dunque, non è stato fatto alcun illegittim di dichiarazioni anonime in quanto la P.g. intervenuta sul posto ha direttamente constatato non riuscito tentativo di spostamento via terra del gommone rubato, dall’altro, i due veic (Nissan Patrol e Land Rover) utilizzati per la manovra sono risultati nella disponibilit prevenuto, il quale il giorno successivo all’accertamento del reato provvedeva a denunziarne il furto, precisando in quella sede che l’autovettura Nissan, formalmente intestata alla mad della sua ex compagna, ma in suo uso era stata sottratta contestualmente al veicolo Land Rover di proprietà del padre. La difesa non si confronta, inoltre, con il dato decisivo re al falso alibi fornito dal prevenuto del tutto spontaneamente in sede di denunzia dei fu essendo stato nel corso delle indagini inoppugnabilmente accertato sulla base delle dichiarazioni della teste COGNOME COGNOME delle registrazioni dell’impianto di videosorvegli che il COGNOME aveva chiesto alla proprietaria dell’RAGIONE_SOCIALE, esercizio che aveva raggiunt insieme alla compagna alle ore 00,12 del 29 agosto, di retrodatare la registrazione alle o 20 della sera precedente, rilasciandogli una ricevuta relativa ad una cena consumata nell’albergo. Gli elementi indiziari acquisiti sono stati, dunque, oggetto di adeg valutazione da parte dei giudici territoriali e non risultano scalfiti nella loro stringente dimostrativa dalla generica confutazione difensiva.
1.1 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alle censure relativ al diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di allegazione di circostan attestanti la meritevolezza dell’invocata mitigazione sanzionatoria e a fronte della ril esistenza di precedenti (anche specifici), espressamente segnalati dal primo giudice a pag. 12, nonché della gravità del fatto e dell’intensità del dolo richiamate dalla sent impugnata.
1.2 Inammissibile per manifesta infondatezza risulta, altresì, l’eccezione di prescrizi in quanto il ricorrente non considera che all’ordinario termine decennale di cui agli artt e 161 cod.pen. devono aggiungersi almeno 302 giorni di sospensione computati dalla Corte territoriale, con la conseguenza che il termine complessivo è venuto a maturazione in epoca successiva alla pronunzia d’appello e non è in questa sede rilevabile per effet dell’inammissibilità dell’impugnazione. Infatti, per costante avviso della giurisprudenz legittimità, l’esistenza di una causa originaria di inammissibilità del gravame preclud declaratoria di estinzione del reato per prescrizione successivamente maturata giacché in dett casi la dichiarazione di inammissibilità del giudice ad quem riveste valore meramente ricognitivo della già intervenuta irrevocabilità della precedente decisione. Conseguentemente il decorso del tempo successivo alla stessa è del tutto irrilevante agli effetti della prescr (Sez. 1, n. 11982 del 07/11/1995, Rv. 203045 – 01; Sez. 3, n. 1073 del 08/03/2000, Rv. 215887 – 01).
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile per le ragioni seguito precisate.
2.1 Il primo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e precluso qua all’invocata riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod.pen. dalla mancata devoluzion appello. La Corte territoriale, pur a fronte di un’impugnazione connotata da diffu aspecificità, ha chiarito le ragioni che presidiano l’affermazione di responsabilità analiticamente esposte dal primo giudice alle pagg. 10 e segg. In particolare, i giudic merito hanno evidenziato gli elementi che hanno consentito l’identificazione del natant Ranieri Voyager 17, rinvenuto nella disponibilità del COGNOME, come di provenienza furtiva i quanto sottratto a COGNOME NOME che ne aveva denunziato la sottrazione nel giugno 2013;hanno sottolineato la falsità della dichiarazione di potenza esibita dal ricorrente s base delle verifiche effettuate presso RAGIONE_SOCIALE e l’inesistenza del numero di matric riportato sulla targhetta identificativa dello scafo; hanno argomentato la ricorrenza n specie del dolo necessario ad integrare la fattispecie ex art. 648 cod.pen., escludendo possibilità di ravvisare “un mero difetto di cautela” ( sent. Trib. pagg.11/12), rende pertanto, una esaustiva giustificazione in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato
2.1 Le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche son manifestamente infondate, avendo la Corte di merito segnalato l’assenza di profili meritevolezza a tal fine valutabili, non essendo normativamente sufficiente a fondare richiesta l’evocazione dello stato di incensuratezza, rimarcando, altresì, la gravità del f l’intensità del dolo, con valutazione aderente agli esiti processuali e insuscettibile di r questa sede.
2.2 L’eccezione di prescrizione è anch’essa manifestamente infondata, avendo il difensore trascurato la necessità di sommare al termine massimo decennale le sospensioni computate dalla Corte territoriale in misura pari a 302 giorni sicché la causa estintiva è ven maturazione in epoca successiva alla pronunzia d’appello e non è rilevabile in questa sede i forza dell’inammissibilità dell’impugnazione, come già chiarito sub 1.2.
2.3 In accoglimento del quarto motivo deve disporsi la rettificazione della pena inflit COGNOME in quanto per mero errore materiale la Corte d’appello, dichiarata l’estinzione pe prescrizione del reato di falso ascritto al ricorrente, ha eliminato solo parzialmente l’aum a titolo di continuazione, irrogato dal primo giudice nella misura di mesi due di reclusion euro 84 di multa, sicché la pena finale per il delitto ex art. 648 cod.pen. deve essere fi in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, effettuata la rettifica della pena confronti del ricorrente COGNOME nei termini sopraspecificati ai sensi dell’art. 619, comma cod.proc.pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni art. 616 cod.proc.pen. nei confronti del COGNOME.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME nel senso che la previsione della pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed euro 550,00 di multa è sostituita con la pena anni 2 di reclusione ed euro 516,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricors COGNOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 27 giugno 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente