Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui è stato condanNOME per il reato di cui agli artt. 186 co. 1, 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies D.Ivo 30/04/92 n. 285 deducendo in via pregiudiziale l’intervenuta prescrizione del reato al 14/7/2023, quindi violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla pena applicata.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; essi prospettano inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare a pag. 4 hanno confutato la tesi difensiva riproposta tout court circa il dubbio che l’odierno ricorrente fosse alla guida dell’auto, evidenziando che depongono unitamente in tal senso il fatto: 1. che l’autovettura TARGA_VEICOLO Romeo Giulia TARGA_VEICOLO era nella disponibilità di COGNOME, presa in leasing; 2.non contestato che il veicolo sia stato da lui condotto durante la serata prima dell’incidente, per recarsi fino al chiosco in zona industriale con l’amico (v. deposizione COGNOME); 3. che l’incidente si è verificato il 14/7/2018 verso l’una di notte in INDIRIZZO; 4. che una prima pattuglia della polizia municipale è giunta sul posto nell’immediatezza ed erano presenti solo l’imputato e COGNOME; 5. che NOME è sopraggiunta circa 10 minuti dopo l’arrivo della seconda pattuglia dei vigili composta dall’AVV_NOTAIO, quindi quantomeno 20 minuti dopo il sinistro; 6. che il sedile anteriore lato conducente non era regolato a misura della donna, che non arrivava ai pedali; 7. che sull’airbag lato conducente c’erano tracce di sangue e COGNOME presentava una ferita sanguinante sul braccio sx.
Il provvedimento impugNOME dà conto che le deduzioni della difesa, di natura ipotetico-assertiva, sono contraddette dalle risultanze concrete (cfr. pag. 5).
3.2. Manifestamente infondato è il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente negate dalla sentenza impugnata sul rilievo che non vi sono ragioni per riconoscerle, non emergendo elementi positivi da valutare a suo favore né sono stati allegati, dimostrando invece l’imputato spregiudicatezza sia nel mettersi alla guida in quelle condizioni che nelle giustificazioni successivamente addotte.
3.3. Il provvedimento impugNOME risulta congruamente motivato anche in relazione alla dosimetria della pena -da cui la manifesta infondatezza del relativo motivo- laddove la Corte territoriale ha motivato lo scostamento dal minimo edittale, ponendo una pena base di mesi 9 di arresto ed Euro 3.000 di ammenda in ragione della gravità del fatto sia in considerazione dei valori alcolemici rilevati e dell’avvenuto trasporto di un passeggero, che dei danni causati e del luogo in cui il fatto si è verificato in zona frequentata e densamente abitata, nonché dei comportamento processuale tenuto dall’imputato.
Quanto al primo motivo, è lo stesso ricorrente che riconosce come il reato non fosse prescritto all’atto della pronuncia della sentenza impugnata e nemmeno può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
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Il Presidente