Ricorso inammissibile: una porta chiusa alla prescrizione
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, spera non solo di veder riformata la decisione, ma talvolta anche di beneficiare del tempo che passa, confidando nella prescrizione del reato. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma blocca anche la corsa contro il tempo della prescrizione. Analizziamo questa decisione per capire le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di insolvenza fraudolenta, presentava ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: la presunta eccessività della pena inflitta e l’intervenuta prescrizione del reato. L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le circostanze per determinare la sanzione e che, in ogni caso, il tempo trascorso avesse ormai estinto il reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno relativo alla quantificazione della pena e l’altro, di cruciale importanza, relativo alla prescrizione.
La Genericità dei Motivi sulla Pena
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere può essere sindacato in sede di legittimità solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di primo e secondo grado avevano adeguatamente giustificato la pena inflitta, tenendo conto della gravità del fatto (in particolare, l’importo dell’obbligazione non adempiuta) e comminando una sanzione ben al di sotto della media edittale. Il ricorrente, con i suoi motivi di appello, si era limitato a una critica generica, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza.
Il Principio sulla Prescrizione in caso di ricorso inammissibile
Il punto più significativo della pronuncia riguarda la questione della prescrizione. La Corte ha osservato che, alla data della sentenza d’appello, il termine di prescrizione non era ancora decorso. Il fatto che fosse eventualmente maturato dopo tale data era del tutto irrilevante.
Questo perché, secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 32/2000), la pronuncia di inammissibilità del gravame impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione. In parole semplici, è come se l’appello non fosse mai stato validamente proposto. Di conseguenza, la situazione giuridica si “cristallizza” al momento della decisione impugnata, e tutto ciò che accade dopo, inclusa la maturazione della prescrizione, non può essere preso in considerazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si basa sulla necessità di preservare la funzionalità del sistema processuale. Consentire a un ricorso palesemente infondato o generico di produrre l’effetto di far maturare la prescrizione sarebbe una stortura del sistema, che premierebbe condotte dilatorie e non meritevoli di tutela. La legge processuale richiede che le impugnazioni siano specifiche, pertinenti e fondate su motivi concreti. Quando questi requisiti mancano, il ricorso non è solo destinato al fallimento nel merito, ma è radicalmente inidoneo a instaurare una nuova fase processuale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un monito importante per la difesa tecnica: la redazione di un atto di impugnazione non può essere un mero esercizio formale. È indispensabile che i motivi siano specifici, argomentati e che si confrontino puntualmente con le ragioni della decisione che si intende criticare. Un ricorso inammissibile non solo non offre alcuna possibilità di successo, ma comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, e soprattutto, rende definitiva la condanna, precludendo ogni possibilità di beneficiare della prescrizione che dovesse maturare nelle more del giudizio di legittimità.
Perché il motivo di ricorso sulla determinazione della pena è stato respinto?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la pena era stata adeguatamente motivata in base alla gravità del fatto e il ricorrente non aveva mosso critiche specifiche contro tale motivazione.
La prescrizione del reato può essere dichiarata dalla Cassazione se matura dopo la sentenza d’appello?
No, se il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che la declaratoria di inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione, rendendo irrilevante la maturazione della prescrizione successiva alla decisione di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45980 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45980 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Castelfranco Veneto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la determinazione della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio per genericità (si veda la pagina 2 della sentenza impugnata), a fronte di una pronuncia di primo grado che aveva adeguatamente assolto il proprio onere motivazionale attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda la pagina 8 della sentenza di primo grado) – segnatamente la gravità del fatto, alla luce dell’importo dell’obbligazione pecuniaria non adempiuta
-, a fronte di una pena irrogata che è comunque nettamente al di sotto della med edittale della pena per il reato di insolvenza fraudolenta;
considerato che l’ultimo motivo di ricorso, che del tutto genericamente invoc la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizio manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione del reato no risultava decorso alla data della sentenza impugnata, a nulla rilevando nel caso ricorso inammissibile il suo spirare successivamente alla decisione di appello, quanto la pronuncia di inammissibilità del gravame non consente il formarsi di u valido rapporto di impugnazione (per tutte: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.