Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 607 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 607 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nata in PERU il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria trasmessa dal difensore della ricorrente, con la quale ha eccepito l’intervenuta prescrizione del reato di furto tentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino del 26/07/2021, con la quale NOME veniva condannata alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa
L’imputata propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 comma 1, n.4, cod.pen. (primo motivo), e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo)
Lamenta, con entrambi i motivi, che ai fini del diniego delle attenuanti, non sono stati adeguatamente considerate l’entità del danno patrimoniale, la condotta non aggressiva verso gli agenti nonostante il possesso della piccola arma, la giovane età, la condizione psicofisica di alterazione in cui versava, la collaborazione prestata in sede di identificazione, la consegna spontanea del telefono rubato.
Il difensore deposita memoria con la quale deduce la prescrizione del reato di furto tentato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’att impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 27628801; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243);
La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Quanto al primo motivo i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine al diniego della concessione della circostanza attenuante ex art.62 comma 1 n.4, cod. pen..
In particolare hanno logicamente affermato che il valore del telefono sottratto non può considerarsi di scarso valore.
La decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450).
Quanto al secondo motivo la Corte di merito ha rilevato la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Al riguardo, la sentenza impugnata, a pagina 5, (secondo paragrafo) ha elencato i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, a carico della imputata, posti in essere in un arco di tempo abbastanza circoscritto; ha inoltre sottolineato, nel descrivere la gravità della condotta, la disponibilità di un coltellino a serramanico.
Tali elementi corroborano la ritenuta assenza di elementi positivamente valutabili, dovendosi in proposito rammentare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva’ struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096).
In ordine alla questione sollevata con la memoria, va evidenziato che il reato di furto tentato non risulta prescritto, poiché, come affermato dalle Sezioni Unite (n.2989/2024), “per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017”, la quale appunto prevede
la sospensione del corso della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Si osserva inoltre che ove il ricorso per cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione. E ciò in quanto l’art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818)..
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025
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