Ricorso inammissibile e prescrizione: la parola alla Cassazione
Quando un ricorso inammissibile viene presentato davanti alla Corte di Cassazione, quali sono le conseguenze sulla prescrizione del reato, specialmente se questa matura dopo la sentenza di secondo grado? Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale, facendo luce sul rapporto tra vizi procedurali e l’estinzione del reato. Il caso riguarda un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta, il quale sperava che il decorso del tempo potesse annullare la sua condanna.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Dopo la conferma della responsabilità penale da parte della Corte d’Appello, che si era limitata a rideterminare la durata delle pene accessorie, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si basava su un presunto travisamento della prova e sulla richiesta di riqualificare il reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta preferenziale, un’ipotesi meno grave che, nel caso specifico, sarebbe già caduta in prescrizione.
Il ricorso inammissibile e le sue ragioni
Il ricorso dell’imputato è stato giudicato dalla Suprema Corte come ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato due ragioni principali per questa decisione. In primo luogo, la richiesta di riqualificare il reato non teneva conto della solida motivazione della sentenza d’appello, che aveva chiarito in modo inequivocabile le ragioni per cui non si potesse parlare di semplice bancarotta preferenziale. In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, l’imputato invocava la prescrizione del reato, maturata il 10 novembre 2023, ovvero dopo la sentenza di secondo grado (emessa il 15 giugno 2023) ma prima della decisione della Cassazione.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, basando la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, infatti, agisce come una barriera che impedisce al giudice di esaminare qualsiasi altra questione, inclusa l’eventuale prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. Questo principio, sancito dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza ‘De Luca’ del 2000, mira a prevenire l’uso di ricorsi pretestuosi, presentati al solo scopo di guadagnare tempo e far maturare i termini di prescrizione. Poiché i motivi del ricorso erano palesemente infondati, l’appello non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, rendendo irrilevante la questione della prescrizione.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce con forza un concetto fondamentale: non è possibile utilizzare lo strumento del ricorso per Cassazione in modo dilatorio. Un ricorso inammissibile, in quanto privo dei requisiti minimi di fondatezza, cristallizza la situazione giuridica definita dalla sentenza d’appello e preclude alla Corte di potersi pronunciare sull’estinzione del reato. La condanna per bancarotta fraudolenta è così diventata definitiva, nonostante il tempo trascorso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Se un ricorso viene ritenuto manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Questo significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
La prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello può essere dichiarata dalla Cassazione se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo un principio consolidato, l’inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare l’eventuale prescrizione del reato maturata dopo la data della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24980 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma 1 nn. 1) e 2) e 223 R.D. 16.03.42 n. 267, rideterminando la durata di ciascuna delle pene accessorie applicate all’imputato ai sensi dell’art. 216 u. c. R.D. 267/1942 e confermando nel resto.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta il travisamento della prova su cui si fonda l’affermazione di penale responsabilità del reato di cui al 216 comma 1 R.D. 267/1942, nonché la mancata riqualificazione dello stesso in bancarotta preferenziale e l’intervenuta sua estinzione per prescrizione a prescindere dalla riqualificazione – è manifestamente infondato non confrontandosi:
con la motivazione della sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi ha chiarito le ragioni per cui è da escludere la riqualificazione in bancarotta preferenziale (p.24);
con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266) (nel caso di specie, il reato è stato commesso in data 10.05.2011 e, in assenza di eventuali sospensioni, risulta prescritto in data 10.11.2023).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il