Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega gli Effetti sulla Prescrizione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non sempre apre le porte a una nuova discussione del caso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente in relazione alla prescrizione del reato. Quando i motivi dell’appello sono deboli, generici o ripropongono questioni già decise, il rischio non è solo una sconfitta, ma la cristallizzazione della condanna. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su diversi punti: la presunta erroneità della valutazione delle prove per il reato di oltraggio, la richiesta di ascoltare un nuovo testimone e la contestazione della configurabilità del reato di rifiuto di generalità.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, bollandoli come inammissibili per diverse ragioni. Vediamole nel dettaglio:
* Genericità delle Censure: I motivi relativi alla condanna per oltraggio sono stati considerati generici e semplici riproposizioni di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge.
* Mancata Rinnovazione dell’Istruttoria: Anche la richiesta di sentire un nuovo testimone è stata giudicata generica. La Corte d’Appello aveva già motivato il suo rifiuto, evidenziando che il testimone era stato indicato a più di cinque anni di distanza dai fatti e che le testimonianze già acquisite erano chiare e precise.
* Infondatezza sul Rifiuto di Generalità: Le argomentazioni sull’insussistenza del reato di cui all’art. 651 c.p. sono state definite ‘manifestamente infondate’. La Corte ha ricordato che questo reato si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire le indicazioni richieste, essendo irrilevante che vengano fornite in un secondo momento.
Ricorso Inammissibile e Prescrizione: Un Principio Cruciale
Il punto più interessante della decisione riguarda il rapporto tra ricorso inammissibile e prescrizione. La difesa aveva rilevato che il reato di rifiuto di generalità si era prescritto dopo la sentenza d’appello. Tuttavia, la Cassazione ha spento ogni speranza, richiamando un principio consolidato delle Sezioni Unite (sent. De Luca, 2000).
Quando un ricorso è originariamente inammissibile, non è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte non ha il potere di rilevare e dichiarare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, verificatesi in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso ‘viziato’ non può produrre alcun effetto favorevole per il ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità e sugli effetti di un’impugnazione invalida. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera la soglia minima di ammissibilità, impedendo alla Corte di entrare nel merito delle questioni. Di conseguenza, non può ‘attivare’ i poteri del giudice, incluso quello di dichiarare la prescrizione maturata medio tempore. La condanna d’appello, quindi, diventa definitiva, e il ricorrente non solo non ottiene l’annullamento, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un monito importante: la strategia di presentare un ricorso per Cassazione con motivi deboli o puramente dilatori per ‘guadagnare tempo’ in attesa della prescrizione è destinata al fallimento. Un ricorso inammissibile non solo non sospende l’esecutività della condanna, ma preclude la possibilità di far valere cause di estinzione del reato maturate successivamente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a difese tecniche solide e fondate su vizi di legittimità concreti, evitando impugnazioni che, invece di aiutare, possono aggravare la posizione processuale ed economica dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso viene rigettato senza un esame nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, un ricorso in Cassazione può far valere la prescrizione?
No, se il ricorso è dichiarato inammissibile. Secondo la Corte, un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale e, pertanto, il giudice non può dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello.
Rifiutarsi di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale è reato anche se vengono fornite in un secondo momento?
Sì. Secondo la sentenza, il reato si perfeziona con il semplice rifiuto. Il fatto che le generalità vengano fornite successivamente è irrilevante ai fini della configurabilità del reato stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6127 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di profili di censura dell sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla scorta delle precise dichiarazioni, sulla frase oltraggiosa proferita dall’imputato.
Il motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per escutere il teste COGNOME, è anch’esso generico. La Corte di appello (cfr. pag. 5) ha evidenziato che il teste era stato indicato come presente ai fatti solo all’udienza del 2 aprile 2021, a distanza di oltre cinque anni dai fatt ed ha evidenziato che i fatti oggetto di contestazione, che non lasciavano dubbio alcuno sulla frase proferita dall’imputato, erano stati descritti in modo chiaro e preciso dai testimoni.
Manifestamente infondate, alla luce dei principi in diritto richiamati nella sentenza impugnata, le censure sulla configurabilità del reato di cui all’art. 651 cod. pen., perfezionato con il semplice rifiuto di fornire le generalità essendo irrilevante che tali indicazioni siano fornite successivamente.
Rilevato che, che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266) con riferimento al reato di cui all’art. 651 cod. pen. (in ragione delle sospensioni della prescrizione tale reato si è prescritto solo il 19 maggio 2023);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
7)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presiden e