Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6127 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di profili di censura dell sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla scorta delle precise dichiarazioni, sulla frase oltraggiosa proferita dall’imputato.
Il motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per escutere il teste COGNOME, è anch’esso generico. La Corte di appello (cfr. pag. 5) ha evidenziato che il teste era stato indicato come presente ai fatti solo all’udienza del 2 aprile 2021, a distanza di oltre cinque anni dai fatt ed ha evidenziato che i fatti oggetto di contestazione, che non lasciavano dubbio alcuno sulla frase proferita dall’imputato, erano stati descritti in modo chiaro e preciso dai testimoni.
Manifestamente infondate, alla luce dei principi in diritto richiamati nella sentenza impugnata, le censure sulla configurabilità del reato di cui all’art. 651 cod. pen., perfezionato con il semplice rifiuto di fornire le generalità essendo irrilevante che tali indicazioni siano fornite successivamente.
Rilevato che, che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266) con riferimento al reato di cui all’art. 651 cod. pen. (in ragione delle sospensioni della prescrizione tale reato si è prescritto solo il 19 maggio 2023);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presiden e