Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 907 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 907 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/03/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 13/03/2025 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 28/06/2024, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, condannava lo stesso alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione dell’articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione al rilievo preminente attribuito al dato ponderale.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità (la riforma ha avuto ad oggetto solo il giudizio di bilanciamento delle circostanze), il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente in sede di legittimità di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale (v. pag. 3 della sentenza gravata).
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioŁ, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e
– Relatore –
Ord. n. sez. 18000/2025
CC – 12/12/2025
degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Scendendo in concreto, la sentenza impugnata chiarisce – con motivazione tutt’altro che illogica – che la detenzione di diversi tipi di stupefacenti, confezionati separatamente e custoditi in posti diversi, in non particolarmente modica quantità (200 dosi), in uno con la disponibilità di un bilancino di precisione, sono elementi di fatto che analizzati in una prospettiva unitaria escludono la configurabilità dell’ipotesi della lieve entità.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME