Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce l’Onere della Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore generico. È fondamentale che i motivi siano specifici, puntuali e che si confrontino direttamente con la decisione impugnata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la mancanza di questo requisito essenziale. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver manomesso un contatore di un’utenza a lui intestata e di cui era l’esclusivo fruitore. La condanna, pronunciata in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Salerno.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’insufficienza delle prove a sostegno della sua responsabilità penale. In particolare, la difesa contestava la valutazione delle dichiarazioni di un testimone e l’assenza di prove che escludessero l’intervento di terzi sul contatore.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione è puramente procedurale: il ricorso è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità.
I giudici hanno osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le sue doglianze in modo generico, senza confrontarsi in maniera analitica con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva fornito una motivazione congrua e dettagliata sia sull’attendibilità del testimone, sia sul fatto che l’imputato fosse l’unico ad avere interesse e possibilità di manomettere quel contatore, essendo l’unico a beneficiarne.
Le motivazioni
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel richiamo a un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2017). Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica mirata e puntuale al provvedimento che si impugna. Non basta affermare che le prove sono insufficienti; occorre spiegare perché il ragionamento del giudice di merito è errato, illogico o contraddittorio, analizzando specificamente i passaggi della motivazione che si contestano.
Nel caso specifico, l’appellante non ha attaccato le specifiche ragioni per cui la Corte territoriale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste, né ha smontato l’argomento logico secondo cui egli, come unico beneficiario dell’utenza, era il soggetto più probabile ad aver commesso la manomissione. Questa mancata dialettica tra il ricorso e la sentenza impugnata ha reso i motivi di appello generici e, di conseguenza, inammissibili.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’atto di impugnazione non è un’occasione per ripetere le proprie difese, ma un esercizio di critica giuridica e logica rivolto a una decisione specifica. Chi intende ricorrere in Cassazione deve studiare a fondo la sentenza che intende contestare e costruire argomentazioni che ne mettano in luce le specifiche debolezze. Un approccio generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche. La dichiarazione di inammissibilità, infatti, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende, rendendo la condanna precedente definitiva.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo della necessaria specificità, ovvero se non si confronta in modo critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è generico?
Significa che la critica mossa alla decisione precedente è vaga e non contesta le specifiche ragioni per le quali il giudice di merito ha ritenuto provata la responsabilità penale, come ad esempio l’attendibilità di un testimone o la logicità di un’inferenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato;
Considerato che l’imputato censura la decisione evidenziando l’insufficienza delle prove della sua responsabilità penale, senza tuttavia confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine sia alle specifiche ragioni per le quali erano state ritenute sufficienti e attendibili le propalazioni de teste COGNOME, sia all’assenza di altri soggetti che avrebbero potuto avere interesse alla manomissione del contatore dell’utenza intestata al ricorrente e della quale lo stesso beneficiava in via esclusiva (pag. 6);
Considerato che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni spese dalla pronuncia impugnata nel ravvisare i presupposti per l’accertamento della sua responsabilità penale, sicché il motivo è inammissibile perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !E;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024