Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Costi di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede precisione e fondatezza giuridica. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei suoi motivi, non solo si riveli inefficace, ma comporti anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un individuo per due distinti reati. Il primo, ai sensi dell’art. 544 del codice penale, per aver causato la morte del proprio cane colpendolo con una pala. Il secondo, previsto dall’art. 612, secondo comma, del codice penale, per aver minacciato di morte un’altra persona, utilizzando strumenti atti a offendere.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una presunta violazione dell’art. 99 del codice penale in merito all’aumento di pena per la recidiva.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati entrambi, dichiarando l’intero appello inammissibile. La decisione si basa su una valutazione netta e precisa della carenza dei presupposti legali per un esame nel merito.
La Genericità delle Attenuanti e l’Infondatezza sulla Recidiva
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato come il ricorso fosse formulato in modo non specifico. La difesa, infatti, non aveva indicato alcun elemento positivo di giudizio che i giudici di merito avrebbero trascurato o valutato erroneamente. Un’istanza generica, priva di argomentazioni concrete, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato che la recidiva non solo non era stata contestata, ma non era neanche stata concretamente applicata nel calcolo della pena. Pertanto, la doglianza era priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La declaratoria di inammissibilità si fonda su principi cardine della procedura penale. Un ricorso per Cassazione deve essere specifico, indicando con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Non è sufficiente una mera riproposizione di questioni già esaminate o una critica generica alla decisione dei giudici di merito.
Inoltre, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale. Questo articolo prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), i giudici hanno stabilito che, non essendoci elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa, il ricorrente dovesse essere condannato anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Fondato
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una semplice terza opportunità di giudizio, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Proporre un ricorso inammissibile perché generico o manifestamente infondato non solo è inutile ai fini processuali, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. La decisione sottolinea l’onere per la difesa di articolare censure specifiche e pertinenti, basate su elementi concreti, per evitare che l’impugnazione si traduca in un’ulteriore condanna, questa volta di natura pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo non specifico. Ad esempio, non basta chiedere le attenuanti generiche, ma bisogna indicare quali elementi positivi i giudici di merito avrebbero trascurato o valutato erroneamente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se si ritiene che abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’aumento di pena per la recidiva se questa non è stata applicata?
No. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato proprio perché la recidiva non era stata né contestata né applicata in concreto dai giudici di merito. Una doglianza su un elemento non presente nella sentenza è priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6453 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6453 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che NOME – condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 544 e 612, secondo comma, cod. pen., per avere cagionato la morte di un cane di sua proprietà colpendolo con una pala e per avere minacciato di morte un’altra persona, con l’aggravante di aver utilizzato strumenti atti ad offendere – ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell’art. 99 cod. pen., quanto all’aumento di pena per la recidiva.
Considerato che il motivo di doglianza è inammissibile: perché formulato in modo non specifico in relazione alle circostanze attenuanti generiche, in quanto la difesa non ha, neanche con il ricorso per cassazione, dedotto la sussistenza di elementi positivi di giudizio che siano stati pretermessi o scorrettamente valutati dei giudici di merito; perché manifestamente infondato quanto alla recidiva, non contestata né applicata in concreto.
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore