Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il 05/07/1999
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, con cui si contesta l’affermazione d
responsabilità per i reati di tentata rapina aggravata e di porto di colte parte, riproduttivo di profili di censura in tema di valutazione delle dichia
della persona offesa, schiettamente fattuali, già adeguatamente disattesi
Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (p. 3, ove sottolineata, in piena aderenza alle valutazioni del giudice di primo grado, l
attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconosc fotografico da questa posto in essere);
che, inoltre, nell’atto di gravame non risultano profili inerenti la contes del ritenuto apporto concorsuale da parte del ricorrente (peraltro, ampiam
illustrato nella sentenza del Tribunale, alle pp. 2-3, richiamate nell’impugnazione di merito, solo per dolersi dell’attendibilità del dichi
anche in ordine all’individuazione), di modo che i profili di censura del rico punto non sono deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che il secondo motivo di ricorso in ordine al diniego delle attenuanti di cu artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. e all’eccessiva severità della pena, non è sorret da alcuna concreta pertinenza censoria, non indicando con la necessaria puntua gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che la sorreggono, a fronte di un apparato motivazionale della sentenza impugnata (p. 3, ove si sottolinea l’ass di elementi o circostanze di segno positivo, conformemente a Sez. 3, n. 24128 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.