Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Pena per Gravità del Reato e Precedenti
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato generico, le porte della Suprema Corte si chiudono senza che i giudici entrino nel merito delle questioni sollevate. È quanto accaduto in una recente ordinanza, dove è stato dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato che contestava l’entità della sua pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, capaci di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
I Fatti del Processo: Ricorso contro la Pena
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della quantificazione della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso mirava a ottenere una riduzione della sanzione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la sua situazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le richieste dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’adeguatezza della pena, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato erano privi di specificità, ovvero non erano in grado di contestare efficacemente e in modo dettagliato le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali del ricorso. Le motivazioni dell’ordinanza offrono una chiara lezione su come un’impugnazione debba essere strutturata.
Mancanza di Specificità dei Motivi
Il principale difetto del ricorso risiedeva nella sua genericità. L’imputato si era limitato a criticare la decisione senza sviluppare argomentazioni giuridiche precise e capaci di incrinare la logica della sentenza d’appello. La Corte ha ribadito che non basta dissentire dalla decisione precedente; è necessario indicare con precisione i vizi logici o giuridici che la inficiano. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una critica superficiale e non argomentata.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche
I giudici di Cassazione hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche. Tale diniego era stato motivato dall’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato. Al contrario, pesavano negativamente la particolare gravità della condotta, caratterizzata da modalità allarmanti, e la notevole intensità del dolo, cioè la piena consapevolezza e volontà di commettere il reato.
Il Peso dei Precedenti Penali
Un elemento determinante nella valutazione complessiva è stato il casellario giudiziale dell’imputato. Dal documento risultavano plurimi precedenti penali, anche specifici, in materia di stupefacenti e di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. Questi precedenti hanno rafforzato la convinzione dei giudici che non vi fossero i presupposti per una mitigazione della pena.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che sollevano questioni di legittimità fondate e specifiche. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica accurata e puntuale in ogni fase del giudizio, specialmente nell’articolazione dei motivi di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, ovvero non contestavano in modo argomentato e puntuale le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Su quali basi sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate per la mancanza di elementi positivi da valorizzare, a fronte della particolare gravità della condotta, dell’elevata intensità del dolo e dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, inclusi alcuni specifici.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COMISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni, immuni da vizi rilevabili in questa sede, con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena, operata dal giudice di primo grado, atteso che la condotta, posta in essere dall’imputato, era stata caratterizzata da modalità particolarmente gravi e aveva palesato una notevole intensità del dolo; dal casellario giudiziale in atti, inoltre, risultavano plurimi precedenti penali in materia di stupefacenti, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e un precedente specifico;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024