Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13927 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FUCECCHIO il 10/05/1966
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Letta l’istanza di rinvio avanzata dal difensore sul presupposto della pende
di trattative e ritenuta la stessa non meritevole di accoglimento, a fron genericità della richiesta e della mancata presa di posizione della parte civ
osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio
motivazione in relazione all’omessa applicazione della circostanza attenuan cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato p
solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità pu luogo all’applicazione dell’attenuante
de qua, sulla base di un apprezzamento
riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 2656
01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01), mentre, nel di specie, la Corte territoriale ha indicato l’entità non modesta de
patrimoniale e le ulteriori conseguenze pregiudizievoli arrecate dalla con truffaldina del ricorrente alla persona offesa (p. 4);
che anche il secondo motivo di ricorso, in ordine al trattamento sanzionat e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamen infondato, poiché, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giu merito – cfr. pp. 4-5 – ha adeguatamente esposto le sue valutazioni in ordi congruità ed equità della pena irrogata e al diniego delle suddette diminue aderenza ai principi enunciati negli artt. 132-133 cod. pen., evidenz l’offensività della condotta, l’assenza di elementi o circostanze di segno (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590), i preced penali anche specifici (cfr., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 28044
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.