Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22845 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 18/05/1984
avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d’appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 49, secondo comma, e 131bis cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che, invero, si tratta di questioni che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3);
considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre ad essere privo di concreta specificità, non Ł consentito in questa sede; che, invero, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nel caso in esame, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla disponibilità dei beni contraffatti in ragione del possesso delle chiavi del deposito, sulla destinazione alla vendita degli stessi per quantità e qualità, nonchØ sulla consapevolezza delle condotte illecite in ragione dell’assenza di giustificazione sull’origine di detta disponibilità);
osservato che l’ultimo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, Ł anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 4 sull’assenza di elementi positivi da valorizzare);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME