Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigorosi requisiti di ammissibilità per i ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile avverso una condanna per furto aggravato. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sulla necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e ben fondati, pena il rigetto dell’istanza senza neppure un esame nel merito. Il caso in esame evidenzia come la genericità delle censure e la presenza di precedenti penali possano precludere l’accesso a benefici di legge.
I Fatti di Causa
Una donna, condannata in primo e secondo grado per il delitto di furto aggravato, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la mancata irrogazione di una pena sostitutiva e la violazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi infondati e, soprattutto, privi della necessaria specificità.
La Questione delle Pene Sostitutive
Il primo motivo di doglianza criticava la Corte di merito per non aver motivato la decisione di non applicare una pena sostitutiva alla detenzione. Tuttavia, secondo gli Ermellini, il ricorso si limitava a una censura generica, senza allegare in alcun modo la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione di tale beneficio. La Cassazione ha ricordato che non è sufficiente un mero riferimento alla pena irrogata, ma è onere del ricorrente dimostrare concretamente la presenza delle condizioni per accedere a sanzioni alternative.
L’Applicabilità dell’Art. 131-bis c.p. e l’Ostacolo dell’Abitualità
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato giudicato aspecifico. Il ricorrente non ha mosso una critica effettiva e puntuale contro la valutazione del giudice di merito sulla gravità del fatto. La Corte ha inoltre sottolineato un elemento decisivo: dal certificato penale dell’imputata emergevano precedenti condanne per furto. Tale circostanza, dimostrando l’abitualità della condotta criminosa, costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude espressamente i comportamenti abituali dal suo ambito di operatività.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui un ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. Non è ammissibile limitarsi a riproporre le stesse questioni già vagliate nei gradi di merito o a formulare censure generiche. Nel caso di specie, la mancanza di argomenti solidi a sostegno della sussistenza dei presupposti per le pene sostitutive e l’evidente ostacolo dell’abitualità per l’applicazione della non punibilità hanno reso il ricorso inammissibile in modo palese. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione manifestamente infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito sulla serietà e sul rigore formale richiesti nella redazione di un ricorso per cassazione. La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta di un’impugnazione che non riesce a superare il vaglio preliminare di specificità e fondatezza. Questo caso insegna che, per sperare in un esito favorevole, è indispensabile non solo individuare un vizio nella sentenza impugnata, ma anche argomentarlo in modo puntuale, provando la sussistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l’accoglimento delle proprie richieste.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è privo di specificità, ovvero quando le critiche alla sentenza impugnata sono generiche e non individuano in modo preciso i vizi di legge o di motivazione. Inoltre, è inammissibile se non si allegano i presupposti di fatto e di diritto necessari per l’accoglimento delle richieste, come nel caso della mancata dimostrazione delle condizioni per una pena sostitutiva.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo la sentenza, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica quando il comportamento del reo è abituale. Nel caso specifico, le precedenti condanne per furto a carico dell’imputata sono state considerate indicative di ‘abitualità’, un elemento che per legge osta all’applicazione di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e riconducibile a colpa del ricorrente (come in questo caso), la Corte può condannarlo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato in via equitativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CONCETTA nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di furto;
considerato che:
– il primo motivo- che censura la mancanza di irrogazione di una pena sostitutiva – è privo di specificità poiché si limita a dedurre che né il primo Giudice né la Corte di merito avrebbero espos le ragioni poste a fondamento del mancato esercizio del proprio potere discrezionale al riguardo, ma non allega in alcun modo la sussistenza dei presupposti di legge per l’irrogazione di una pena sostitutiva (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), rispetto alla quale non è sufficiente il mero riferimento alla pena irrogata, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione;
– il secondo motivo – che denuncia la violazione dell’art. 131-bis c.p. – è privo di specif in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato segnatamente in ordine alla specifica gravità del fatto, il che esime dal dilungarsi per osservare che dal certi penale constano più condanne per furto dell’imputata dimostrative dell’abitualità che ost all’applicazione della causa di non punibilità;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.