Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico della Cassazione
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma l’accesso a tali strumenti è subordinato al rispetto di precise regole. Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile per l’esame nel merito di una questione, con conseguenze significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza dei presupposti di legge possa non solo vanificare un’impugnazione, ma anche comportare sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: La Richiesta di una Misura Alternativa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente invocava l’applicazione di una specifica misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penitenziario, l’articolo 47-sexies. Questa norma consente, a determinate condizioni, modalità di esecuzione della pena che tengono conto di particolari situazioni personali o familiari. La richiesta, tuttavia, non era supportata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere a tale beneficio.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta: il motivo addotto dal ricorrente era “manifestamente infondato”.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto l’istanza, ma ha anche condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione evidenzia come un’impugnazione presentata senza un solido fondamento giuridico non sia un atto privo di conseguenze.
Le Motivazioni Dietro l’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza della Cassazione si basa su una logica giuridica rigorosa. I giudici hanno rilevato che il ricorso era carente degli elementi essenziali per poter essere anche solo discusso nel merito.
L’Assenza dei Requisiti di Legge
Il punto centrale della decisione è stata la constatazione che dagli atti non emergeva il possesso dei presupposti legali per la misura richiesta. In particolare, il ricorrente non aveva provato né la sua “condizione di padre”, né la precedente concessione di un’altra misura specifica (prevista dall’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.), elementi indispensabili per poter invocare l’articolo 47-sexies. Senza la prova di questi fatti, la richiesta era intrinsecamente priva di fondamento.
La Condanna Accessoria come Sanzione
La condanna al pagamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende non è una mera conseguenza automatica. La Corte ha precisato che tale sanzione è giustificata dal fatto che non si poteva ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito il principio secondo cui chi attiva inutilmente la macchina della giustizia con un ricorso palesemente infondato deve farsi carico delle conseguenze, salvo prova contraria.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale di una verifica preliminare e scrupolosa di tutti i presupposti, sia formali che sostanziali, prima di presentare un’impugnazione. Proporre un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini del risultato sperato, ma espone il proprio assistito a costi economici non trascurabili. In secondo luogo, ribadisce che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità, evitando iniziative giudiziarie dilatorie o palesemente infondate che appesantiscono il sistema giudiziario senza alcuna prospettiva di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti di legge indispensabili per ottenere la misura richiesta, in particolare la sua condizione di padre e la precedente concessione di una specifica misura correlata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Risposta: Significa che il motivo è talmente privo di fondamento giuridico da risultare evidente sin da una prima analisi, senza la necessità di un esame approfondito. La Corte lo considera un’indicazione di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44621 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il 23/09/1994
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, invocando l’applicazione dell’art. 47-sexies, ord. pen. benché dagli atti non risulti né la condizione di padre né la concessione della misura ai sensi dell’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 ottobre 2024
Il Consigl . e stensore GLYPH