Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un ricorso inammissibile è l’esempio perfetto di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa essere respinta senza nemmeno entrare nel vivo della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 13451/2024, ribadisce con forza questo principio, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Il caso in esame: un appello senza fondamenta
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del Codice Penale. A seguito della sentenza della Corte d’Appello di Venezia, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato del tutto generico. La difesa non ha articolato specifiche critiche alla sentenza impugnata, omettendo di indicare quali fossero, nel concreto, gli errori di fatto o di diritto che avrebbero viziato la decisione dei giudici di merito.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. La ragione è netta e perentoria: l’atto era ‘del tutto privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste difensive’.
In altre parole, non basta affermare di non essere d’accordo con una sentenza; è necessario spiegare dettagliatamente perché quella decisione sarebbe sbagliata, citando norme violate o elementi di prova travisati. L’assenza di tale specificità rende l’impugnazione un mero atto di dissenso, non un valido strumento processuale.
Le conseguenze economiche della decisione
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente non solo ha visto la sua condanna diventare definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o palesemente infondati, che contribuiscono a congestionare inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni
La motivazione della Corte, seppur sintetica, è estremamente chiara. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare liberamente i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Per questo, la legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici, indicando con precisione le parti del provvedimento impugnato e le ragioni giuridiche della censura. Un ricorso che si limita a una critica generica e astratta, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza contestata, viola questo requisito fondamentale e non può essere esaminato. La decisione di inammissibilità è, quindi, la diretta conseguenza di questa carenza strutturale dell’atto di impugnazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza. Presentare un ricorso generico non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. Per i professionisti legali, la decisione riafferma la necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati e argomentati, che identifichino con precisione i vizi della sentenza precedente. Solo in questo modo è possibile garantire una tutela efficace dei diritti e un corretto funzionamento della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era completamente privo delle ragioni di fatto e di diritto necessarie a sostenere le richieste difensive. In sostanza, non specificava alcun errore concreto commesso nella sentenza precedente.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del Codice Penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto del tutto privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste difensiv
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024