Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Obbligo di Motivazione Specifica
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale redigere atti chiari e ben argomentati. Quando un atto è privo dei requisiti minimi di legge, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per un reato concernente sostanze stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La sentenza di primo grado, emessa a seguito di un giudizio abbreviato, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello competente.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava la violazione di alcune norme del codice di procedura penale.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha immediatamente rilevato una carenza fondamentale. Il motivo di ricorso era stato formulato in modo talmente generico da risultare incomprensibile. Mancavano, infatti, sia le “ragioni di diritto” sia i “dati di fatto” che, secondo l’articolo 581 del codice di procedura penale, devono obbligatoriamente sorreggere ogni richiesta presentata alla Corte.
In sostanza, i giudici non sono stati messi in condizione di comprendere quali fossero le critiche mosse alla sentenza impugnata, né su quali basi giuridiche o fattuali esse si fondassero. Questa lacuna ha impedito qualsiasi valutazione nel merito, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conseguenze della Decisione
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso temerario o gravemente viziato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è tanto sintetica quanto chiara. Il principio alla base della decisione è che il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo responsabile e conforme alle regole processuali. L’articolo 581 del codice di procedura penale non è una mera formalità, ma una norma posta a garanzia della funzionalità del sistema giudiziario. Essa impone al ricorrente di specificare chiaramente i punti della decisione che contesta e le ragioni della sua critica, consentendo al giudice dell’impugnazione di comprendere l’oggetto del contendere.
Un ricorso generico, vago o indecifrabile non assolve a questa funzione e, di conseguenza, non può essere esaminato. La sanzione dell’inammissibilità serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni dilatorie o non adeguatamente ponderate, che sottraggono tempo e risorse alla giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per tutti gli operatori del diritto: la chiarezza e la specificità sono requisiti imprescindibili nella redazione degli atti processuali. La fretta o la superficialità possono portare a conseguenze gravi per l’assistito, non solo vedendosi preclusa la possibilità di un esame nel merito della propria posizione, ma subendo anche un’ulteriore condanna economica. La decisione sottolinea come il rispetto delle norme procedurali sia la prima condizione per poter tutelare efficacemente i propri diritti in un’aula di giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerlo, rendendo impossibile per la Corte comprendere i motivi dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale norma stabilisce i requisiti per i motivi di ricorso?
La decisione si basa sull’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone di specificare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono le richieste formulate nell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, il 19/07/2018).
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso (violazione degli artt. 546, lett. e) e 129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto ch devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), di tal che non è dato comprendere quali siano le ragioni dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presi ente