Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma non è un atto da prendere alla leggera. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancanza di specificità e concretezza nei motivi presentati. Analizziamo questa decisione per comprendere quali sono gli errori da evitare per non vedere la propria istanza respinta prima ancora di essere esaminata nel merito.
L’analisi del caso concreto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, pur riducendo la pena a un anno e otto mesi di reclusione, ne confermava la responsabilità penale. L’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a tre distinti motivi di ricorso. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, poiché la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando una carenza fondamentale che ha viziato l’intero atto: la genericità. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato giudicato inadeguato.
Primo e Terzo Motivo: La mera riproduzione di principi di diritto
Il primo e il terzo motivo di ricorso, secondo i giudici, si limitavano a una sterile riproduzione di massime giurisprudenziali. In altre parole, il difensore si era limitato a citare principi di diritto affermati in altre sentenze senza però collegarli in modo specifico e critico alla decisione impugnata. Non era stato evidenziato alcun profilo di illegittimità concreto o di manifesta illogicità nella valutazione della responsabilità o nella determinazione della pena operata dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il motivo astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Secondo Motivo: La mancata argomentazione
Il secondo motivo era ancora più debole. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione di una causa di non punibilità prevista dall’articolo 384 del codice penale. Tuttavia, questa richiesta era stata avanzata in modo del tutto generico. Il ricorrente si era limitato a menzionare la norma nella rubrica del motivo, senza fornire alcuna argomentazione a sostegno della sua applicabilità al caso di specie. La Corte ha sottolineato che un motivo di appello, per essere valido, deve essere specifico e non può risolversi in una semplice enunciazione priva di supporto argomentativo.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di tale contestazione.
Un ricorso generico, che non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, non assolve a questa funzione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente, presentando un atto così formulato, sia incorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale.
Conclusioni: Implicazioni pratiche e monito per la difesa
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda analisi critica della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente elencare principi di diritto o avanzare richieste generiche. È indispensabile costruire un’argomentazione solida, che individui l’errore specifico del giudice precedente e ne dimostri la rilevanza.
Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un aggravio di costi per l’assistito. La decisione sottolinea quindi la responsabilità del difensore nel garantire che ogni iniziativa processuale sia fondata su basi solide e specifiche, per tutelare efficacemente i diritti del proprio cliente e per non abusare dello strumento processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, astratti e non indicano in modo specifico le parti della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche precise della critica.
È sufficiente citare delle sentenze o delle norme di legge per motivare un ricorso?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, la semplice riproduzione di massime giurisprudenziali o la sola menzione di una norma di legge senza un’argomentazione che ne spieghi l’applicabilità e la rilevanza nel caso concreto rende il motivo di ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41101 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41101 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: i) il primo e il terzo motivo, al di là riproduzione di massime giurisprudenziali, non evidenziano alcun profilo di illegittimità d giudizio di responsabilità né di manifesta illogicità della determinazione del trattamen sanzioNOMErio (che, peraltro, risulta ridotto dalla sentenza impugnata nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione); ii) il secondo motivo lamenta genericamente la mancanza di motivazione sulla configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. p circostanza che era stata invocata con l’atto di appello con un motivo inammissibile in quanto privo del requisito della specificità, essendosi il ricorrente limitato ad invocarne l’applica esclusivamente nella rubrica del motivo, senza, tuttavia, alcuna argomentazione a supporto dell’istanza;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.