Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, privo dei suoi elementi essenziali, non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo il caso di una condanna per furto confermata in appello, il cui successivo ricorso è stato respinto per la sua totale genericità.
Il Contesto del Procedimento
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il delitto di furto. L’imputato, dopo la sentenza di primo grado, vedeva confermata la sua responsabilità anche dalla Corte d’Appello di Palermo. Non rassegnandosi alla decisione, decideva di tentare l’ultima via possibile: il ricorso alla Corte di Cassazione. Questo strumento, tuttavia, non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
I Requisiti di un Ricorso Valido e il Principio del Ricorso Inammissibile
Affinché la Corte di Cassazione possa esaminare un caso, il ricorso deve possedere requisiti specifici. Non è sufficiente una generica contestazione della sentenza impugnata. L’atto deve articolare in modo chiaro e puntuale le “ragioni di fatto e di diritto” su cui si fonda. In altre parole, il ricorrente deve spiegare precisamente quali norme di legge sarebbero state violate e in che modo la sentenza appellata sarebbe errata. La mancanza di questi elementi rende il ricorso inammissibile, impedendo ai giudici di entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che “l’unico motivo di ricorso è del tutto privo della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sorreggerlo”. Questa lacuna è stata fatale. I giudici hanno constatato che l’atto presentato era talmente generico da non consentire una reale valutazione delle doglianze. Non essendo state specificate le presunte violazioni di legge o i vizi logici della motivazione della Corte d’Appello, il ricorso è stato giudicato come un tentativo sterile, privo della sostanza necessaria per attivare il giudizio di legittimità. La Corte, pertanto, non ha avuto altra scelta se non quella di dichiararne l’inammissibilità, senza nemmeno analizzare la fondatezza dell’accusa di furto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per furto è diventata definitiva. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica. I ricorsi “pro forma” o palesemente generici non solo intasano il sistema giudiziario, ma espongono chi li propone a sanzioni economiche. È un monito per gli operatori del diritto a redigere atti di impugnazione chiari, specifici e ben argomentati, pena la loro immediata reiezione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era completamente privo dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto sostenerlo, risultando quindi generico.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa conferma questa ordinanza riguardo ai ricorsi in Cassazione?
Risposta: L’ordinanza conferma che un ricorso per Cassazione, per essere esaminato nel merito, deve contenere motivi specifici e argomentati. Un atto di impugnazione generico non è sufficiente e viene sanzionato con l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40657 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna il delitto di furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso è del tutto privo della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sorreggerlo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025