Ricorso inammissibile per genericità: l’importanza della critica specifica
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: per essere valido, un ricorso deve contenere una critica specifica e analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici. Questo caso, relativo a una condanna per detenzione di stupefacenti, offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni.
I fatti del processo
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, per la detenzione illecita di 13 dosi di cocaina. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. La decisione si basa sul fatto che i motivi presentati dalla difesa non erano supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni che sostenevano la sentenza della Corte d’Appello. Le doglianze, in particolare quelle relative alla pena, sono state giudicate generiche e non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno evidenziato come le contestazioni sul trattamento sanzionatorio fossero state adeguatamente giustificate nei gradi di merito. La motivazione della pena era stata costruita su basi solide e specifiche, quali:
* Un precedente per delitto: la presenza di una precedente condanna a carico dell’imputato.
* Assenza di elementi positivi: la mancanza di elementi favorevoli che potessero essere valutati a vantaggio dell’imputato.
* Gravità della condotta: il possesso di un quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente (13 dosi di cocaina).
La Corte ha sottolineato che questa motivazione è pienamente coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sia per quanto riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per l’onere motivazionale che grava sul giudice nel determinare la pena. Il ricorso, non confrontandosi criticamente con queste argomentazioni, si è rivelato di fatto un tentativo di ottenere una nuova e non consentita valutazione del merito della vicenda.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un’occasione per ripetere argomentazioni già respinte, ma un momento per evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione contestata. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione contenga una critica puntuale e argomentata, capace di demolire la struttura logica della motivazione del giudice precedente. In caso contrario, come dimostra la vicenda in esame, il ricorso è destinato a fallire, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi non consentiti dalla legge o quando i motivi sono manifestamente infondati, come nel caso di doglianze generiche che non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno giustificato la severità della pena secondo i giudici?
I giudici hanno giustificato la pena basandosi su un precedente penale dell’imputato, sull’assenza di elementi positivi da valutare a suo favore e sulla gravità oggettiva della condotta, consistente nella detenzione di 13 dosi di cocaina.
È sufficiente lamentare la pena ritenuta eccessiva per ottenere una revisione in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo questa ordinanza, una doglianza generica sul trattamento sanzionatorio, non supportata da una critica specifica delle argomentazioni del giudice di merito, rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del Corte d’appello di Firenze, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Livo condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecit dosi di cocaina, in Livorno il 23/3/2020);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., perché pr motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della dec (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2 Rv.· 254584; Sez. U. n..8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME r Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le dog inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato adeguata dai giudici del merito (alla luce di un precedente per delitto, dell’assenza di element valutabili e della gravità della condotta avente a oggetto 13 dosi di cocaina), motivazi tutto coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (sulle attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/ Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024