Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 243 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 243 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a TARANTO
avverso l ‘ ordinanza del 14/07/2025 del TRIB. DI TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l ‘ indagato, l ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
lette la memoria scritta presentata dall ‘ AVV_NOTAIO, il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari a NOME COGNOME in quanto gravemente indiziato del delitto di bancarotta fraudolenta nonché dei delitti previsti dagli artt. 10 e 11, d.lgs. n. 74 del 2000 e 648ter .1. cod. pen. e sussistendo, a suo carico, il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie.
Con ordinanza in data 14 luglio 2025, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, ha respinto il gravame proposto nell ‘ interesse dello stesso COGNOME, fondato sulla eccezione di nullità dell ‘ ordinanza cautelare per l’ omesso svolgimento dell’ interrogatorio dell ‘ indagato prima della emissione della misura nonché sulla dedotta assenza delle esigenze cautelari. Secondo il Collegio, infatti, sussistendo a carico di COGNOME il pericolo di cui all ‘ art. 274, lett. a ), cod. proc. pen., l ‘ ordinanza doveva ritenersi legittimamente emessa pur in assenza dell ‘ interrogatorio preventivo, considerata la possibilità di non procedervi, secondo quanto disposto dall’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen., ove sussistano le esigenze cautelari di cui alla predetta lettera. Inoltre, doveva dubitarsi della rilevabilità d ‘ ufficio dell ‘ eccezione di nullità non dedotta dall ‘ interessato nell ‘ interrogatorio di garanzia successivo all ‘ esecuzione dell ‘ ordinanza genetica, essendo la questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, mentre un primo indirizzo esclude che l ‘ eccezione debba essere formulata in quella sede a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo ed essendo l ‘ osservanza della disposizione parte integrante del potere coercitivo del giudice (così Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, NOME, Rv. 288037 – 01), altra più recente pronuncia avrebbe ritenuto che l ‘ omissione dell ‘ interrogatorio preventivo integri una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., non rilevabile d ‘ ufficio dal tribunale del riesame ove non eccepita dall ‘ interessato in sede di successivo interrogatorio di garanzia (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480 – 03).
Con provvedimento in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari per insussistenza delle esigenze cautelari, atteso che, nelle more, la gestione della RAGIONE_SOCIALE , le cui quote sociali e il cui patrimonio erano stati sottoposti a sequestro preventivo, era stata presa in carico dall ‘ amministratore giudiziario e che l ‘ estromissione dell ‘ indagato dalla gestione della società rappresentava un ostacolo insormontabile alla possibilità di ricaduta nel delitto.
4. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di riesame per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. a ) e c ), 291, comma 1quater e 292, comma 3bis , cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all ‘ omesso espletamento dell ‘ interrogatorio prima di applicare la misura cautelare e con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che l ‘ orientamento più recente richiamato dal Tribunale si riferisca a un caso diverso da quello in esame, in cui l ‘ interrogatorio di garanzia era stato svolto prima che venisse depositata l ‘ istanza di riesame e in cui la nullità avrebbe dovuto essere rilevata non di ufficio, ma a seguito di istanza della difesa in sede di riesame; e che il c.d. effetto interamente devolutivo del riesame imporrebbe al tribunale di valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, i presupposti per l ‘ applicazione della misura cautelare. In ogni caso, il Tribunale del riesame non spiegherebbe perché l ‘ indirizzo giurisprudenziale dallo stesso accolto dovrebbe ritenersi preferibile rispetto all ‘ altro, secondo cui il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio che consentono di disporre la misura cautelare senza procedere all ‘ interrogatorio preventivo devono sussistere oggettivamente, sicché la loro mancanza determinerebbe l ‘ annullamento dell ‘ ordinanza dispositiva.
Infine, la motivazione fornita dal Tribunale in relazione alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio sarebbe meramente apparente, carente e manifestamente illogica in quanto fondata su mere congetture e non su elementi concreti. E, del resto, la misura degli arresti domiciliari sarebbe stata significativamente revocata dal Giudice per le indagini preliminari pur non essendovi novità rilevanti rispetto al momento della sua adozione. Quanto, poi, al pericolo di reiterazione del reato, con l ‘ ordinanza del 14 luglio 2025 il Tribunale del riesame lo avrebbe ritenuto sussistente, considerato che nei confronti di COGNOME è stata emessa una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 22 febbraio 2024, ormai irrevocabile, con la quale gli è stata applicata la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta per distrazione e preferenziale per il fallimento della RAGIONE_SOCIALE , attuato con «analoghe modalità» rispetto a quello per cui si procede. In realtà, l ‘ ordinanza non spiegherebbe perché dovrebbe ritenersi attuale e concreto il pericolo che COGNOME possa commettere gravi delitti della stessa specie a fronte del fatto che, per commetterli, avrebbe dovuto avere la disponibilità di società operative nonché di risorse ormai inesistenti, essendo state la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dichiarate
fallite dal Tribunale di Taranto ed essendo stata la RAGIONE_SOCIALE sottoposta ad amministrazione giudiziaria, con il sequestro preventivo dei suoi beni.
In data 27 settembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 22 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria scritta a firma del difensore dell ‘ indagato, con cui è stata ulteriormente argomentata la deduzione, già formulata in sede di ricorso, relativa all ‘ omesso espletamento dell ‘ interrogatorio prima di disporre la misura cautelare, nonché alla ritenuta sussistenza del pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo un costante orientamento nella giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l ‘ interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l ‘ eventuale accoglimento dell ‘ impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 -01, nonché Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694 – 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282397 – 01; Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, COGNOME, Rv. 270674 – 01). Lungo tale direttrice interpretativa si è anche precisato che un siffatto interesse possa, invece, ritenersi sussistente quando il soggetto, personalmente, abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 – 01).
Orbene, nell’atto di ricorso la difesa ha rappresentato che, in data 9 luglio 2025, era stata avanzata istanza di revoca della misura e che, in accoglimento di essa, il Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 14 luglio 2025, ha revocato la misura degli arresti domiciliari «sul presupposto che sono intervenuti elementi di novità rilevanti che impongono una rivalutazione del compendio cautelare».
Consegue, pertanto, a quanto precede che non avendo il ricorrente specificamente dedotto e motivato la sussistenza di un interesse a coltivare l ‘ impugnazione nonostante l ‘ intervenuta revoca della misura, il ricorso deve ritenersi inammissibile (v., in termini, accanto alla giurisprudenza già citata, anche Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017, Rv. 270009 -01).
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME