Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28243 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VACRI il 14/05/1946
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
lette le conclusioni delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, pervenute il 06/06/2025;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente nella fattispecie di cui all’ 640 cod. pen., anziché in quella di cui all’art. 646 cod. pen., risulta proposto in assenza di interesse, tendendo ad ottenere una diversa qualificazione giuridica priva di effetti favorevoli per il ricorrente, visto che la cornice edittale della tr è più severa rispetto a quella prevista per l’appropriazione indebita;
che, inoltre, deve sottolinearsi come la suddetta doglianza sia anche formulata in termini non consentiti in questa sede, poiché la riqualificazione ivi richiesta attiene ad una rivalutazione delle risultanze processuali, avulsa dal sindacato di legittimità, dovendosi a tal riguardo ribadire che «La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651 – 01);
ritenuto che parimenti non deducibile dinanzi a questa Corte risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione all’applicazione dell’aggravante cui all’art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sua incidenza sulla determinazione della pena, in quanto la censura non risulta essere stata previamente prospettata come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato, infine, che non può darsi seguito alla richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, tardivamente avanzata dalle parti civili;
osservato, a tale riguardo, che l’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen. stabilisce che le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza; la stessa norma fissa un
successivo termine, fino a cinque giorni prima dell’udienza, per presentare memoria di replica. Ciò premesso, va rilevato come le partici civili non abbiano
rispettato il termine previsto per la presentazione di memorie, visto che queste sono pervenute il 06/06/2025, undici giorni prima dell’udienza, fissata per il
17/06/2025, prima della scadenza del secondo termine. Quello di cinque giorni prima dell’udienza, però, è il termine fissato per le memorie di replica e non per
la presentazione delle richieste principali, che vanno avanzate nel termine di quindici giorni prima dell’udienza, al fine di stabilire un contraddittorio pieno sul
punto, consentendo alla controparte di replicare alla richiesta. Replica che viene, invece, impedita ove la richiesta principale -come nel caso in esame- sia avanzata
nel rispetto del termine stabilito per le memorie di replica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Nulla sulle spese delle parti civili. Co; COGNOMEZ02-5 Il Consigliere eterYsore COGNOME
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